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Illegittimo il divieto automatico di concorrere ad altro impiego nella p.a. a seguito di decadenza

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., l'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui, facendo discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato, non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravita’ del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 329 del 27/07/2007

Non occorre produrre lo statuto per la dimostrazione del potere di rappresentanza della società

In materia di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che, quale organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualita’, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva contestazione e fornire la relativa prova negativa; tale principio conserva la sua validita’ anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, quando l'organo che abbia conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potesta’ dall'atto costitutivo o dallo statuto; qualora tale qualita’ di rappresentante non venga tempestivamente contestata, il difetto di rappresentanza non e’ piu’ contestabile nel successivo grado di merito ne’ in sede di legittimita’.

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 19162 del 13/09/2007

Sicurezza. I sindaci avranno maggiori poteri

Il governo modifichera’ l'articolo 54 del testo unico degli enti locali, attribuendo ai sindaci maggiori funzioni in materia di arredo urbano e sicurezza in coerenza con le funzioni dei prefetti.

E' il principale risultato ottenuto dai sindaci, nel corso dell'incontro con il viceministro Marco Minniti per definire il pacchetto sicurezza. Complessivamente l'incontro e’ stato definito dai sindaci "soddisfacente".

Fra le decisioni prese nell'incontro al Viminale tra governo e sindaci e che saranno comprese nel pacchetto sicurezza all'esame del consiglio dei ministri del 12, una riguarda l'espulsione dei cittadini comunitari: si stabilisce che i prefetti avranno il potere di esplellerli quando si tratti di pubblica sicurezza."

C'e’ una norma - ha spiegato il presidente dell'Anci e sindaco di Firenze, Leonardo Domenici - che modifichera’ il decreto legislativo 30 del febbraio scorso che recepiva la direttiva comunitaria". E che riguarda l' eventuale violazione della sicurezza pubblica anche da parte dei cittadini comunitari. "E' un terreno molto delicato - ha aggiunto Domenici- che allarga la possibilita’ di intervento dei prefetti su un terreno piu’ ampio: non si tratta solamente di pericolo per la sicurezza dello Stato, ma si tratta piu’ in generale di sicurezza pubblica. Su questo pero’ in sede tecnica si sta continuando a lavorare".

Nel pacchetto sicurezza sottoposto questa mattina ai sindaci delle grandi citta’ dal viceministro all'Interno, Marco Minniti, e’ prevista anche una "norma scritta - ha detto il sindaco di Bologna, Sergio Cofferati - che toglie la possibilita’ della sospensione della pena mentre e’ in corso il dibattimento". In questo modo, secondo il sindaco di Bologna, non viene lesa "la certezza che le persone devono avere quando gli viene contestato un reato", ma mette nello stesso tempo "tutti in una condizione di maggior serenita’ e tranquillita’ ". "Le norme che sono state indicate - ha aggiunto - penso che finalmente arrivino a realizzare quello che era non solo un obiettivo dei sindaci, ma una opinione diffusa tra tutti i cittadini che non vogliono piu’ vedere persone incriminate alle quali e’ stato contestato un reato rimesse in liberta’ in un breve volgere di tempo e dunque in condizione di poter nuovamente commettere reati che a volte sono particolarmente pesanti".

Gli ausiliari del traffico non possono multare gli automobilisti che transitano sulle corsie preferenziali

Gli ausiliari del traffico non possono multare gli automobilisti che transitano sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici in quanto i loro poteri sono limitati alla contestazioni in materia di sosta. Il legislatore ha espressamente previsto che le funzioni riguardano soltanto le «violazioni in materia di sosta» e «limitatamente alle aree oggetto di concessione», poiche’ “la loro attribuzione e’ apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalita’ dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati”.
Pertanto, se le violazioni consistano in condotte diverse, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento puo’ essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari.

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 16777 del 27/08/2007

Non e' reato punire la figlia ribelle

Non e’ reato punire con durezza la propria figlia ribelle se le violenze non sono abituali e se le misure coercitive sono state adottate per impedire atti di autolesionismo. E’ quanto afferma la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato l’assoluzione per madre, padre e fratello di fede islamica accusati di maltrattamenti nei confronti della minore Fatima.

Per la Cassazione dall’istruttoria dibattimentale e’ emerso con certezza che la minore aveva minacciato di suicidarsi, , terrorizzata dalla ritorsioni della famiglia perche’ si era recata al lavoro incontrandosi con un uomo. I familiari, quindi, furono costretti a legarla per evitare che commettesse atti di autolesionismo, mentre gli ulteriori episodi di maltrattamenti furono motivati da comportamenti della figlia ritenuti scorretti, e quindi non esprimenti il necessario requisito di volonta’ di sopraffazione e disprezzo.

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 31510 del 02/10/2007

Sonia Lazzini: Cessione di ramo di azienda avvenuta tra la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e l’aggiudicazione provvisoria

Cessione di ramo di azienda avvenuta tra la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e l’aggiudicazione (provvisoria): e’ legittimo da parte della Stazione Appaltante l’annullamento dell’aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria?

Su Litis.it La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5197 del 04/10/2007 e il commento di Sonia Lazzini

Gli Ausiliari al traffico possono elevare multe anche fuori da strisce blu

Piu’ potere ai 'vigilini'. A stabilirlo e’ la Corte di Cassazione secondo cui gli ausiliari del traffico, dipendenti dalla societa’ concessionaria del parcheggio a pagamento, possono multare le auto in divieto di sosta anche fuori dalle strisce blu.
Il motivo e’ semplice. Il loro potere, nel caso di aree in concessione, sottolineano i giudici, ''non e’ limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi), ma e’ esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita''.
Applicando questo principio, la Suprema Corte ha ripristinato una multa per divieto di sosta elevata ad un'automobilista da un ausiliare del traffico e annullata dal giudice di pace di Parma perche’ l'area era estranea alla competenza della societa’ concessionaria in quanto al di fuori delle strisce blu.
Contro l'annullamento della multa ha fatto ricorso in Cassazione il comune di Parma, rilevando di avere affidato in concessione la gestione del parcheggio a pagamento in tutte le aree del centro cittadino, a prescindere dal fatto che fossero state contrassegnate da righe blu. La Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando che ''ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone puo’ essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della societa’ concessionaria, essendo quest'ultima direttamente interessata al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima''.

- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 20558 del 06/10/2007

La mancata esecuzione di un provvedimento del giudice non costituisce reato

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva del provvedimento eluso esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Su Litis.it il testo della sentenza per esteso

- CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 36692 del 05/10/2007

Legittimo l'utilizzo "fiscale" dei dati da idagine penale

La Commissione tributaria regionale ha accolto la tesi dell'ufficio di Gallarate che recupera 750mila euro a titolo di Iva a seguito di controlli svolti dalla Guardia di Finanza.La polizia tributaria, nel corso di un'indagine penale, ha rinvenuto degli assegni intestati a una società operante nel settore dell'antiquariato che hanno dato origine ad una verifica fiscale a carico della stessa e dei soci, anche attraverso accertamenti bancari regolarmente autorizzati. L'indagine ha permesso di riscontrare una somma di 750mila euro di Iva occultata utilizzando ben 32 conti correnti.Il contribuente ha contestato l'ammissibilità dei rilievi che, a suo parere, andavano oltre il contenuto dell'autorizzazione.L'ufficio si è difeso precisando che l'autorizzazione non circoscrive il campo dell'indagine, perché il fine è quello di accertare tutte le violazioni della normativa tributaria, e ricordando che la Corte di cassazione ha da tempo stabilito come, anche nel caso di assoluta mancanza dell'autorizzazione non viene meno la valenza probatoria degli elementi raccolti.La Ctr di Milano ha chiarito che l'utilizzo ai fini fiscali dei dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'indagine penale non può che essere ritenuta legittima. Precisando, inoltre, che rientra nella specifica competenza dell'Amministrazione effettuare i controlli in tutte le direzioni utili e necessarie all'accertamento delle violazioni e al conseguente recupero di quanto dovuto all'Erario, quindi anche quelle non ancora conosciute all'atto dell'autorizzazione.

E' estorsione esigere il lavoro in nero minacciando il licenziamento

Puo’ costare caro agli imprenditori - una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione, per estorsione - tenere i dipendenti 'in nero' (senza contratto di lavoro, con salari bassissimi e nessun diritto) con la costante minaccia, in caso di 'alzate di testa', di sbatterli fuori e di rimpiazzarli col primo disoccupato che passa. La Cassazione ha infatti confermato a carico di tre datori di lavoro sardi di Nuoro il verdetto con il quale la Corte di Appello di Cagliari (contrariamente ai giudici di primo grado che li avevano assolti) li ha giudicati colpevoli di estorsione infliggendo proprio tre anni e mezzo di carcere ciascuno.Nelle due societa’ dei tre imprenditori, le dipendenti - tutte donne - erano costrette ad "accettare trattamenti retributivi deteriori non corrispondenti alle prestazioni effettuate", subivano "condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti", non godevano di ferie, lo straordinario non veniva pagato, niente assistenza assicurativa. Nel migliore dei casi alle lavoratrici veniva corrisposta la paga prevista dai contratti di formazione lavoro, sebbene lavorassero per molte piu’ ore. Il tutto in un clima nel quale i datori "ponevano le dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivaleva a perdere il posto per via di una situazione in cui la domanda di lavoro superava di gran lunga l' offerta". Ad avviso della Suprema Corte - sentenza 36642 della Seconda sezione penale - in questa situazione si configura il reato di estorsione, protrattasi per oltre dieci anni. Nessun successo ha, infatti, avuto la linea difensiva degli imputati - Andreina L., Gaetano e Maurizio L., tutti poco piu’ che cinquantenni - che hanno provato a schivare la condanna al carcere chiedendo di ricevere solo le sanzioni previste per chi tiene dipendenti non in regola. Quello che abbiamo fatto - hanno detto a Piazza Cavor - "costituisce espressione del non eccezionale fenomeno del lavoro nero, ma non integrerebbe gli estremi dell'estorsione perche’ le lavoratrici avevano accettato quelle condizioni senza ricorso ad alcuna violenza". Ma per la Cassazione "l'accettazione di quelle condizioni non fu libera perche’ condizionata dall'assenza di altre possibilita’ di lavoro".

- CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 36642 del 05/10/2007