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Spetta allo Stato la regolamentazione del percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato professionale

La Corte Costituzionale con la sentenza n.179/08 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attivita’ sportive e fisico-motorie), sollevata dal tribunale amministrativo regionale della Liguria su ricorso proposto dall'A.I.F.I., Associazione Italiana Fisioterapisti per violazione dell’art.117 terzo comma della Costituzione. Per la corte Costituzionale spetta esclusivamente allo Stato la regolamentazione del percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato professionale.

La sentenza per esteso su Litis.it