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La mancata esecuzione di un provvedimento del giudice non costituisce reato

Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva del provvedimento eluso esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Su Litis.it il testo della sentenza per esteso

- CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 36692 del 05/10/2007

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