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Non occorre produrre lo statuto per la dimostrazione del potere di rappresentanza della società

In materia di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che, quale organo della persona giuridica, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualita’, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestiva contestazione e fornire la relativa prova negativa; tale principio conserva la sua validita’ anche nel caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, quando l'organo che abbia conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potesta’ dall'atto costitutivo o dallo statuto; qualora tale qualita’ di rappresentante non venga tempestivamente contestata, il difetto di rappresentanza non e’ piu’ contestabile nel successivo grado di merito ne’ in sede di legittimita’.

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 19162 del 13/09/2007

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