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Straniero e apolide con figli maggiorenni e Ricongiungimento familiare - CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 335 del 26/09/2007

Straniero e apolide - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacita' del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute totalmente invalidante - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparita' di trattamento rispetto al genitore a carico, del principio di tutela della famiglia nonche' del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni - Sopravvenuta modificazione della norma censurata, ininfluente sulla condizione prevista per il ricongiungimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente - Necessita' - Esclusione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lettera b-bis). - Costituzione, artt. 3, 29 e 30. Straniero e apolide - Figli maggiorenni - Ricongiungimento familiare - Condizione - Incapacita' del figlio di provvedere al proprio sostentamento a causa di uno stato di salute totalmente invalidante - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevolezza e per disparita' di trattamento rispetto al genitore a carico, del principio di tutela della famiglia nonche' del dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole non limitato ai figli minorenni - Esercizio non irragionevole della discrezionalita' legislativa - Eterogeneita' delle situazioni poste a raffronto - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1, lettera b-bis). - Costituzione, artt. 3, 29 e 30



CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 335 del 26/09/2007



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del 7 giugno 2006 dal Tribunale di Firenze sul ricorso proposto da M.S. contro il Ministero dell'interno ed il Prefetto di Firenze, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 giugno 2006, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidita’ totale»;

che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale, in applicazione del disposto di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'Autorita’ amministrativa competente ha rigettato la richiesta avanzata da una cittadina di nazionalita’ ucraina, regolarmente presente sul territorio dello Stato, di ricongiungimento con la propria figlia, in considerazione della raggiunta maggiore eta’ di quest'ultima;

che, secondo quanto riferito dal rimettente, la ricorrente ha dimostrato in giudizio che la propria figlia maggiorenne, residente in Ucraina, risulterebbe priva sia di fonti autonome di reddito sia del padre o di altri parenti prossimi che possano provvedere al suo sostentamento;

che, alla luce di tali premesse, il giudice rimettente dubita della legittimita’ costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui «limita l'ingresso della maggiorenne non autosufficiente a carico, alla sola ipotesi che la mancata autosufficienza dipenda da incapacita’ derivante da stato di salute», in quanto, trattandosi di diritto indisponibile, il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione dovrebbe comportare, anche nei riguardi degli stranieri, un trattamento identico delle situazioni sostanziali, afferenti a diritti indisponibili, che risultino omogenee;

che il rimettente osserva, al riguardo, che, mentre ai fini del ricongiungimento dei genitori «a carico» – disciplinato dal comma 1, lettera c), del medesimo art. 29 – rileverebbero le circostanze oggettive, a seconda dei casi, dell'assenza di altri figli nel Paese di origine, ovvero dell'impossibilita’ di questi di provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute, il ricongiungimento dei figli maggiorenni risulterebbe condizionato all'accertamento del fatto che «la dipendenza economica dipenda da una situazione fisica soggettiva assolutamente impeditiva dell'esercizio di una attivita’ lavorativa», non essendo invece sufficiente la dimostrazione della «condizione di assenza di ulteriori membri della famiglia che possano provvedere al sostentamento del figlio»;

che, a giudizio del rimettente, «la ratio della differenza di presupposti» fra le fattispecie di ricongiungimento richiamate non potrebbe rinvenirsi «nella presunzione che il figlio (piu’ giovane del genitore) possa» (e quindi «debba») «trovarsi un'occupazione», in quanto cio’ si tradurrebbe in un'indagine sulla colpevolezza dello stato di bisogno non richiesta dal legislatore per il genitore «a carico», in violazione dell'art. 3 Cost.;

che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe anche l'art. 29 Cost., che riconosce i diritti della famiglia, nell'ambito dei quali dovrebbero annoverarsi, in relazione al «figlio naturale riconosciuto», anche quelli della «famiglia non fondata sul matrimonio», nonche’ l'art. 30 Cost., in quanto «la limitazione al riconoscimento dei diritti della famiglia ai soli figli minorenni» non troverebbe «alcun riscontro» in detto precetto costituzionale;

che, in particolare, sotto tale ultimo profilo, il rimettente osserva che non «appare sufficiente riconoscere che il mantenimento possa avvenire in forma indiretta mediante invio delle somme necessarie nel Paese di origine, poiche’ i doveri che incombono verso i figli richiamati dall'art. 30 Cost.» non si limitano «al solo aspetto economico», ma coinvolgono «anche doveri a carattere non patrimoniale, inscindibilmente connessi ai primi», che necessitano «di un diretto contatto fra genitori e prole».

Considerato che la questione di legittimita’ costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica concerne l'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui prevede il divieto del ricongiungimento del figlio maggiorenne a carico solamente nella ipotesi che esso non possa provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute che comporti invalidita’ totale»;

che, in particolare, la disposizione, nella formulazione vigente al momento dell'ordinanza di rimessione, consentiva il ricongiungimento dei figli maggiorenni allorche’ risultasse che costoro non potessero «per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute» comportante «invalidita’ totale»;

che, nelle more del presente giudizio, la disposizione impugnata e’ stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare);

che, tuttavia, anche in virtu’ del citato ius superveniens, il ricongiungimento dei figli maggiorenni risulta tuttora subordinato alla circostanza che essi «permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute»;

che, pertanto, la richiamata modifica normativa non incide sui termini della questione di legittimita’ costituzionale rimessa al giudizio di questa Corte, permanendo anche nella formulazione attuale – ai fini dell'esercizio del diritto in questione – la necessita’ dell'accertamento che lo stato di bisogno del figlio maggiorenne di cui si chiede il ricongiungimento sia determinato dalle sue condizioni di salute;

che, quanto al merito della questione sollevata, questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che «l'inviolabilita’ del diritto all'unita’ familiare e’ certamente invocabile e deve ricevere la piu’ ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori»; mentre, nei casi di ricongiungimento tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori, il legislatore ben puo’ bilanciare «l'interesse all'affetto» con altri interessi meritevoli di tutela (sentenza n. 224 del 2005 e ordinanze n. 368 del 2006 e n. 464 del 2005), a condizione che le scelte «non risultino manifestamente irragionevoli» (ordinanza n. 232 del 2001);

che questa giurisprudenza ha chiarito, altresi’, con riferimento al diritto al ricongiungimento familiare, che la discrezionalita’ del legislatore risulta ancora piu’ ampia «in quanto il concetto di solidarieta’ non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalita’ diverse dalla convivenza» (ordinanza n. 368 del 2006 e sentenza n. 224 del 2005);

che, pertanto, ove si consideri che il legislatore puo’ regolare l'accesso degli stranieri sul territorio dello Stato sulla base di scelte che tengano conto di un «corretto bilanciamento dei valori in gioco», non risulta irragionevole consentire il ricongiungimento dei figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi sia una situazione di bisogno determinata dall'impossibilita’ permanente di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, a causa del loro stato di salute;

che, quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., per l'asserita disparita’ di trattamento fra la disciplina riservata al ricongiungimento del genitore – per il quale sarebbe sufficiente l'assenza di figli nel Paese di origine che possano provvedere al suo sostentamento – e quella prevista per il figlio maggiorenne (essendo, in tal caso, richiesto che lo stato di bisogno sia determinato da ragioni di salute che impediscono permanentemente di provvedere alle proprie esigenze di vita), il giudizio di comparazione tra le due situazioni prospettato dal giudice rimettente si rivela impraticabile, attesa la loro eterogeneita’;

che, infatti, solo per il figlio maggiorenne puo’ ragionevolmente ritenersi che l'eventuale situazione di dipendenza economica dal proprio genitore sia legata a fattori contingenti e, conseguentemente, destinata a risolversi, salvo appunto il caso di uno stato di malattia che ne pregiudichi irreversibilmente la capacita’ lavorativa;

che, pertanto, la questione sollevata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica si rivela manifestamente infondata sotto ogni profilo;

che tali rilievi consentono a questa Corte di prescindere dal fatto che il giudice rimettente abbia del tutto omesso di considerare che la norma censurata – anche nel testo vigente al momento dell'ordinanza e prima della formale attuazione nell'ordinamento italiano avvenuta con il citato d.lgs. n. 5 del 2007 – risulta conforme a quella dettata dall'art. 4, comma 2, lettera b), della direttiva 22 settembre 2003, n. 2003/86/CE (Direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare), la quale espressamente prevede che gli Stati membri possano autorizzare l'ingresso dei «figli adulti non coniugati del soggiornante, o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessita’ in ragione del loro stato di salute».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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