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Opposizione a sanzioni amministrative. L'omessa lettura del dispositivo in udienza determina la nullita' della sentenza

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, nel giudizio instauratosi a seguito di opposizione alla ordinanza-ingiunzione di pagamento la lettura del dispositivo all'udienza di discussione e decisione della causa, prescritta dall'art. 23 della richiamata l. n. 689 del 1981, risponde all'esigenza di ancorare il momento dell'immodificabilita’ della decisione medesima alla data dell'udienza sopra menzionata, per assicurare alle parti l'immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l'immutabilita’ di quest'ultimo rispetto alla successiva stesura della motivazione, onde l'omissione, nella gia’ riferita udienza, della lettura del dispositivo determina la nullita’ della sentenza. Come gia’ stabilito da Cass. 17 dicembre 2003, n. 19308; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3296. L’obbligo della lettura del dispositivo e’ applicabile anche nel giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace, non ostando, al riguardo, che il procedimento innanzi a tale Giudice non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e, quindi, avverso il verbale che ne e’ alla base) trova la sua compiuta disciplina nell'art. 23 della l. n. 689 del 1981.


La sentenza per estesosu Litis.it:

CASSAZIONE Sezione I, Sentenza n. 19920 del 25/09/2007

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