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Dalla Cassazione uno stop agli omeopati improvvisati

CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 34200 del 06/08/2007

Anche se i rimedi omeopatici non sono riconosciuti dallo Stato, devono comunque essere prescritti da chi e’ medico. Diversamente, chiunque prescriva medicinali omeopatici senza essere in possesso del titolo di medico va incontro a una sicura condanna penale per esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.), anche se i pazienti sono consapevoli che la persona a cui si sono affidati non ha conseguito alcuna laurea in medicina.
In questo modo, la Suprema Corte ha annullato l'assoluzione accordata dalla Corte d'Appello di Bologna a Marcello M., che "aveva esercitato, attraverso visite mediche, diagnosi e terapie l'attivita’ di medico", dal '93 al gennaio '98, "senza aver conseguito alcuna abilitazione dell'esercizio della professione medica". Per il giudice di merito, settembre 2005, l'uomo andava assolto perche’ prescrivendo medicine di origine naturale non aveva compiuto atti riconducibili all'attivita’ propria di un medico. Tanto piu’ che i suoi pazienti sapevano benissimo che non era un medico.
Di parere contrario la Cassazione che ha invece accolto il ricorso della Procura di Bologna. Per gli Ermellini integra il reato di esercizio della professione medica la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici perche’ tali attivita’ rientrano nell'esercizio di un'attivita’ sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un titolo valido e idoneo. E cio’ anche sei rimedi omeopatici non sono riconosciuti dallo Stato. ,Non essendo essi vietati, sono rimessi alla libera scelta del paziente d'accordo con il suo medico curante dal quale le ricette devono essere redatte. In caso contrario sarebbe paradossale imporre oneri a chi intende curare pazienti dopo essersi formato su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un'attivita’ terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla comunita’ scientifica.Tra le attivita’ di esclusiva competenza dei medici, secondo la Cassazione, figurano la chiropratica, l'agopuntura, i messaggi terapeutici, l'ipnosi curativa, la fitoterapia, l'idrologia. Possono invece stare abbastanza tranquilli quanti si rivolgono a ottici per la prescrizione di lenti a contatto: perche’ per questi, sottolinea piazza Cavour, non e’ prevista la laurea in medicina. Stesso discorso per l'attivazione di una ginnastica oculare rieducativa mediante apparecchiatura elettronica, la depilazione con gli aghi, la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico, la gestione in un centro tricologico con finalita’ di miglioramento estetico, la consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe con indicazione della loro modalita’ di azione, la realizzazione di tatuaggi. In tutti questi casi non serve la laurea del medico.

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