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Gravina, arrestato il padre dei fratellini scomparsi

La polizia di Bari ha arrestato il padre di Francesco e Salvatore di 13 e 11 anni, i due fratellini scomparsi il 5 giugno del 2006 a Gravina di Puglia. All’uomo, che è stato indagato dall’agosto 2006 per sequestro di persona, sono stati contestati, col provvedimento di custodia cautelare eseguito la notte scorsa, i reati di sequestro di persona, duplice omicidio volontario, aggravato dal vincolo di parentela, e occultamento di cadavere.L’arresto è stato compiuto dagli agenti della squadra mobile diretti da Luigi Liguori, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis su richiesta del procuratore e del pm inquirente, Antonino Lupo.

Nullo il verbale di accertamento che non indica l'importo della sanzione ridotta

Nell'ipotesi in cui e’ ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalita’ di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato. Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente l'indicazione del minimo della sanzione edittale. (Nella specie il ricorso e’ stato pero’ rigettato rigettato per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente trascritto il verbale elevato, in modo da consentire al giudice di legittimita’, che non puo’ esaminare gli atti del processo, la verifica della presenza dei requisiti di legge.)

- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 23506 del 12/11/2006

Cassazione: Utili occulti, tassare i soci

di Alberto Savarese, da Il Denaro - http://www.ildenaro.it/

Cosa succede quando in una società di capitali a ristretta base sociale risultano degli utili non contabilizzati e che in quanto tali “sfuggono” all’approvazione del bilancio ufficiale? In una situazione simile risulta legittimo presumere che gli eventuali utili extracontabili che vengono rilevati in sede di accertamento siano stati distribuiti tra i soci: venendo a mancare poi una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio (dopo la quale soltanto può essere effettuata la distribuzione degli utili dichiarati), l'assegnazione si ritiene avvenuta nello stesso esercizio in cui sono stati conseguiti i maggiori ricavi. Tale importante principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21415 dell’11 ottobre scorso. Pertanto, in base a tale principio, è legittima la presunzione “iuris tantum” di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa...

Stop a pettegolezzi inutili sulle nozze dei Vip

E' vietato - su giornali e media - fare pettegolezzi "lubrici" e fini a sé stessi sulle persone note quando tali "chiacchiere e dicerie" non sono in alcun modo utili per valutare la personalità o la moralità dei personaggi finiti sotto i riflettori, specie se il gossip riguarda i matrimoni vip. Compresi i "retroscena". Lo sottolinea la Cassazione intervenendo - con una condanna per diffamazione - a tutela della riservatezza e della reputazione dei 'famosi'. In particolare la Suprema Corte ha confermato la colpevolezza del direttore di un quotidiano milanese e del giornalista che, su quella testata, aveva scritto un articolo nel quale ricostruiva la vicenda di una 'dinastia' editrice piacentina riferendo la "storiella boccaccesca" in base alla quale la moglie dell'editore lo avrebbe sposato solo "per estinguere così i debiti del suo fidanzato dell'epoca contratti con l'imprenditore". Ad avviso degli 'ermellini' il diritto di cronaca "giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività". "E' vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico quando - spiegano i supremi giudici nella sentenza 42067 - possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini". Ma "non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività". In questa prospettiva - conclude il 'Palazzaccio' - "non aveva alcuna rilevanza il pettegolezzo sul presunto retroscena del matrimonio, perché il diritto di cronaca non può essere inteso come diritto a sollecitare la curiosità lubrica del pubblico". Senza successo la difesa dei due imputati ha chiesto che fossero ascoltati i testi per dimostrare "la verità del fatto" addebitato alla signora in questione. La Cassazione ha replicato che la testimonianza sulla "veridicità del presunto retroscena" è "irrilevante" in quanto "ne sarebbe stata comunque illecita la divulgazione, anche se corrispondente alla realtà".

Al giudice ordinario le controversie in merito alla iscrizione agli Albi professionali - CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 5694 02/11/2007

Le controversie in materia di iscrizione ad albi o ruoli professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, infatti, le controversie relative all'iscrizione nei ruoli ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell'iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configura come posizione di diritto soggettivo, non residuando all'Amministrazione alcun margine di discrezionalita’

- CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 5694 del 02/11/2007

La Sardegna non può affermare la sovranità del popolo sardo - CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 365 del 07/11/2007

E’ costituzionalmente illegittimo la rubrica della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranita’ del popolo sardo), limitatamente alle parole «e sovranita’ nonchι:
1) l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e di sovranita’»;
2) l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 7 del 2006, limitatamente alle parole «e sovranita’»,
3) il comma 3, limitatamente alle parole «e elementi di sovranita’»

Su Litis.it la sentenza per esteso
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 365 del 07/11/2007

Multa valida anche se notificata su modulo senza la firma dell'agente accertatore

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non immediata della infrazione, l'art. 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell'ufficio o comando predetti; pertanto, il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, e’ parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed e’, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (Cass. 20117/2006; 1226/05 ed altre).

Su Litis.it la sentenza per estesa:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 22088 del 22/10/2007

Espropriazione per pubblica utilità. necessario un serio ristoro

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e, in via consequenziale, dell’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’). Le disposizioni censurate, le quali prevedevano per le espropriazioni per pubblica utilita’ un’indennita’ spettante al proprietario tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene, con consentono un ragionevole legame con il valore effettivo del bene, ne’ un serio ristoro in termini di indennita’. Quest’ultima e’ inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto che la pur ridotta somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falcidiata dall’imposizione fiscale, la quale si attesta su valori di circa il 20 per cento. Il legittimo sacrificio che puo’ essere imposto in nome dell’interesse pubblico non puo’ giungere sino alla pratica vanificazione dell’oggetto del diritto di proprieta’.

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 348 del 24/10/2007

Confiscabili i veicoli utilizzati per commettere reati


Non e’ fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La questione di costituzionalita’ era stata sollevata in relazione alla possibilita’ di disporre la confisca di ciclomotori o di motoveicoli nei casi in cui siano stati adoperati per commettere un reato.
La disposizione e’ stata pero’ ritenuta immune dal denunciato vizio di costituzionalita’ dalla Corte, che ha considerato non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una piu’ intensa risposta punitiva, allorche’ un reato sia commesso mediante l'uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all'adozione di una sanzione accessoria, qual e’ la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando sussiste un rapporto di necessaria strumentalita’ tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato.
La Corte ha poi sottolineato che e’ principio ormai consolidato quello secondo cui «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita’ di trattamento» costituisce un intervento «riservato alla discrezionalita’ legislativa»
Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 345 del 19/10/2007

Nel giudizio davanti al giudice di pace, la domanda di decisione secondo diritto assorbe quella secondo equità

Quando al giudice di pace sono proposte nello stesso giudizio una domanda a decisione secondo equita’ e una domanda a decisione secondo diritto, anche la domanda principale deve essere decisa secondo diritto, tutte le volte che tra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richiede l'accertamento di almeno un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, cosi’ che l'accoglimento dell'una implichi il rigetto o l'accoglimento dell'altra

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 19536 del 21/09/2007