Cosa succede quando in una società di capitali a ristretta base sociale risultano degli utili non contabilizzati e che in quanto tali “sfuggono” all’approvazione del bilancio ufficiale? In una situazione simile risulta legittimo presumere che gli eventuali utili extracontabili che vengono rilevati in sede di accertamento siano stati distribuiti tra i soci: venendo a mancare poi una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio (dopo la quale soltanto può essere effettuata la distribuzione degli utili dichiarati), l'assegnazione si ritiene avvenuta nello stesso esercizio in cui sono stati conseguiti i maggiori ricavi. Tale importante principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21415 dell’11 ottobre scorso. Pertanto, in base a tale principio, è legittima la presunzione “iuris tantum” di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa...
Sentenze, Giustizia & Dintorni (a cura dell' Avv. Marco Martini e in collaborazione con il Portale giuridico Litis.it)
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Cassazione: Utili occulti, tassare i soci
di Alberto Savarese, da Il Denaro - http://www.ildenaro.it/
La Consulta sconfessa la... ficta confessio
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche’ in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui stabilisce: «in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa».
La disposizione censurata detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai e’ stato attribuito il valore di confessione implicita.
La legge di delegazione era finalizzata all'emanazione di norme che, senza modifiche della competenza per territorio o per materia, fossero dirette ad assicurare una piu’ rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria nonche’ in materia bancaria e creditizia mediante «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali». La censurata disposizione e’ estranea alla riduzione dei termini processuali e non conforme alla direttiva della concentrazione del procedimento. La considerazione della «piu’ rapida ed efficace definizione dei procedimenti», indicata come finalita’ della delega, costituisce un utile criterio d'interpretazione sia della legge di delegazione, sia delle disposizioni delegate, ma non puo’ sostituirsi alla valutazione dei principi e criteri direttivi, cosi’ come determinati dalla legge di delegazione. Tutto cio’ anche a voler trascurare il rilievo secondo il quale non sempre l'introduzione della ficta confessio contribuisce alla rapida ed efficace definizione dei procedimenti.
La disposizione censurata detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai e’ stato attribuito il valore di confessione implicita.
La legge di delegazione era finalizzata all'emanazione di norme che, senza modifiche della competenza per territorio o per materia, fossero dirette ad assicurare una piu’ rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria nonche’ in materia bancaria e creditizia mediante «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali». La censurata disposizione e’ estranea alla riduzione dei termini processuali e non conforme alla direttiva della concentrazione del procedimento. La considerazione della «piu’ rapida ed efficace definizione dei procedimenti», indicata come finalita’ della delega, costituisce un utile criterio d'interpretazione sia della legge di delegazione, sia delle disposizioni delegate, ma non puo’ sostituirsi alla valutazione dei principi e criteri direttivi, cosi’ come determinati dalla legge di delegazione. Tutto cio’ anche a voler trascurare il rilievo secondo il quale non sempre l'introduzione della ficta confessio contribuisce alla rapida ed efficace definizione dei procedimenti.
Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 340 del 12/10/2007
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