Nell’udienza al Quirinale dell'11 luglio scorso, l’Aiga ha rappresentato al Presidente della Repubblica preoccupazione per le difficoltà dell’avvocatura nell’attuale stato di crisi della giustizia, e ha esposto le linee guida dell’attività associativa, incentrata sul colloquio virtuoso tra il ceto forense e la società. Il Capo dello Stato ha evidenziato l’importante ruolo propulsivo che l’avvocatura, quale soggetto essenziale della giurisdizione, può svolgere fungendo da terzo polo affinchè la politica non si senta minacciata dalla magistratura e la magistratura non si senta prevaricata dalla politica.Altre tematiche affrontate nell’incontro sono state l’accesso alla professione forense e l’orientamento dei giovani già in fase di iscrizione all’università.Sentenze, Giustizia & Dintorni (a cura dell' Avv. Marco Martini e in collaborazione con il Portale giuridico Litis.it)
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Napolitano: L'Avvocatura è il terzo polo del dialogo tra politica e magistratura
Nell’udienza al Quirinale dell'11 luglio scorso, l’Aiga ha rappresentato al Presidente della Repubblica preoccupazione per le difficoltà dell’avvocatura nell’attuale stato di crisi della giustizia, e ha esposto le linee guida dell’attività associativa, incentrata sul colloquio virtuoso tra il ceto forense e la società. Il Capo dello Stato ha evidenziato l’importante ruolo propulsivo che l’avvocatura, quale soggetto essenziale della giurisdizione, può svolgere fungendo da terzo polo affinchè la politica non si senta minacciata dalla magistratura e la magistratura non si senta prevaricata dalla politica.Altre tematiche affrontate nell’incontro sono state l’accesso alla professione forense e l’orientamento dei giovani già in fase di iscrizione all’università.Valide le clausole di pensionamento obbligatorio stabilite nei contratti collettivi
Dalla Corte di giustizia europea si al pensionamento dei lavoratori a una certa eta’, purche’ questi abbia una pensione per sopravvivere e la normativa dello Stato non ecceda nei mezzi facilitare i pensionamenti. Per i giudici lussemburghesi, Il divieto di qualsiasi discriminazione basata sull’eta’, come realizzato dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parita’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale sono considerate valide le clausole di pensionamento obbligatorio stabilite nei contratti collettivi.
- Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, Sentenza del 16/10/2007
Appalto di lavori pubblici non conforme al diritto comunitario
Il comportamento di un’autorita’ nazionale incaricata di applicare il diritto comunitario, che sia in contrasto con quest’ultimo, non puo’ giustificare l’esistenza, in capo ad un operatore economico, di un legittimo affidamento sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto con il diritto comunitario (v. sentenze 26 aprile 1988, causa C-316/86, Krόcken, Racc. pag. 2213, punto 24, e 1Ί aprile 1993, cause riunite da C-31/91 a C-44/91, Lageder e a., Racc. pag. I‑1761, punto 38).
Quale conseguenza dell’affermato principio di diritto, la Corte ha ritenuto non giustificata la prosecuzione di una convenzione di appalto - stipulata senza pubblicita’ e procedura di messa in concorrenza – a causa del legittimo affidamento della ditta appaltatrice tenuto conto della durata del rapporto contrattuale protrattosi per piu’ di dieci anni prima dell’avvio della fase precontenziosa del procedimento.
Quale conseguenza dell’affermato principio di diritto, la Corte ha ritenuto non giustificata la prosecuzione di una convenzione di appalto - stipulata senza pubblicita’ e procedura di messa in concorrenza – a causa del legittimo affidamento della ditta appaltatrice tenuto conto della durata del rapporto contrattuale protrattosi per piu’ di dieci anni prima dell’avvio della fase precontenziosa del procedimento.
Su Litis.it la sentenza per esteso:
- Corte di giustizia delle Comunità europee, Sezione II, Sentenza del 04/10/2007
Il consumatore può procedere contro il creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito
Gli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto del consumatore di procedere contro il creditore, previsto dall’art. 11, n. 2, della direttiva medesima, come modificata, sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati.
Su Litis.it la sentenza per esteso:
- Corte di giustizia delle Comunità europee, Sezione II, Sentenza del 04/10/2007
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