Un caso tipico, più normale, potrebbe essere quello del ciclista sorpreso al cellulare, un comportamento scorretto molto diffuso a Milano e che prevede la perdita di punti. Una sperequazione evidente, secondo alcuni, e soprattutto secondo le associazioni di ciclisti, che denunciano l’ennesimo “provvedimento vessatorio” a fronte delle promesse “mai realizzate sulle piste ciclabili”. “Siamo chiari – spiega un funzionario dei Vigili – andare in bici sul marciapiede, passare col rosso o attraversare sulle strisce pedonali con la bici al fianco era vietato anche prima”. Il provvedimento riguarda tutti i ‘veicoli’ e comprende quindi i velocipedi e i carretti a braccia. “Il Codice prevede di togliere i punti, ove previsto, anche ai conducenti di velocipedi, e quindi c’é poco margine per discuterne – spiega Emiliano Bezzon, Comandante della Polizia Locale di Milano – Non è impossibile, poi, che qualche cittadino decida di ricorrere al Giudice di Pace, ma solo dopo una pronuncia degli organi giuridici competenti potrà essere cambiato qualcosa. Penso al 2003 – precisa – quando con l’introduzione della patente a punti, in caso di impossibilità di contestazione al conducente rischiava la decurtazione dei punti il proprietario della vettura. In quel caso, alla fine, si era pronunciata la Cassazione”. Tornare a casa in bici alticci, magari pure sul marciapiede, potrebbe quindi costare molto caro. “Io la patente non ce l’ho – dice un anziano fuori da una trattoria di periferia – ma se mi sequestrano la bici con cosa ci vado al bar?”.
Sentenze, Giustizia & Dintorni (a cura dell' Avv. Marco Martini e in collaborazione con il Portale giuridico Litis.it)
Anche i ciclisti rischiano la patente
Un caso tipico, più normale, potrebbe essere quello del ciclista sorpreso al cellulare, un comportamento scorretto molto diffuso a Milano e che prevede la perdita di punti. Una sperequazione evidente, secondo alcuni, e soprattutto secondo le associazioni di ciclisti, che denunciano l’ennesimo “provvedimento vessatorio” a fronte delle promesse “mai realizzate sulle piste ciclabili”. “Siamo chiari – spiega un funzionario dei Vigili – andare in bici sul marciapiede, passare col rosso o attraversare sulle strisce pedonali con la bici al fianco era vietato anche prima”. Il provvedimento riguarda tutti i ‘veicoli’ e comprende quindi i velocipedi e i carretti a braccia. “Il Codice prevede di togliere i punti, ove previsto, anche ai conducenti di velocipedi, e quindi c’é poco margine per discuterne – spiega Emiliano Bezzon, Comandante della Polizia Locale di Milano – Non è impossibile, poi, che qualche cittadino decida di ricorrere al Giudice di Pace, ma solo dopo una pronuncia degli organi giuridici competenti potrà essere cambiato qualcosa. Penso al 2003 – precisa – quando con l’introduzione della patente a punti, in caso di impossibilità di contestazione al conducente rischiava la decurtazione dei punti il proprietario della vettura. In quel caso, alla fine, si era pronunciata la Cassazione”. Tornare a casa in bici alticci, magari pure sul marciapiede, potrebbe quindi costare molto caro. “Io la patente non ce l’ho – dice un anziano fuori da una trattoria di periferia – ma se mi sequestrano la bici con cosa ci vado al bar?”.
No alla decurtazione dei punti della patente se nel comune di residenza non sono stati istuiti i corsi di recupero
Una sentenza che farà piacere agli automobilisti. I punti della patente non possono essere validamente decurtati se nel Comune di residenza dell’automobilista non sono ancora stati istituiti i corsi di recupero. E’ quanto stabilito dalle sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 20554 del 29 luglio 2008, hanno respinto un ricorso del ministero dell’Interno che contestava, tra l'altro, la legittimità del giudice di pace nel dirimere la materia che invece pretendeva essere compito del giudice amministrativo.
LA VICENDA - Tutto era cominciato quando un automobilista di Treviso, dopo aver commesso un’infrazione, aveva avuto oltre alla multa, decurtati i punti della patente. L'automobilista aveva prima pagato la multa e poi aveva impugnato il verbale di fronte al giudice di pace e aveva vinto: il magistrato onorario aveva annullato infatti la decurtazione perché «illegittima in assenza dell’istituzione dei corsi per il recupero del punteggio». Contro questa decisione il ministero dell'Interno ha fatto ricorso in Cassazione, la quale ha deciso prima su una questione di giurisdizione (stabilendo la competenza del giudice di pace e non quella del giudice amministrativo in materia) e, dopo avere esaminato una serie di norme del nuovo codice della strada, ha decretato la competenza dall’autorità giudiziaria ordinaria. Nel respingere il ricorso ha precisato che l’automobilista si era rivolto al giudice giusto perché «non contestava la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata, per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta, ma l’illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell’istituzione dei corsi per recupero del punteggio».
LA SENTENZA - «Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria - si legge nella sentenza n.20544 - non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie», e per le stesse «non vi è preclusione all'opposizione del prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento ridotto». Tale pagamento, infatti, «comporta solo un'incompatibilità a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata», ma «proprio perchè il pagamento non influenza le sanzioni accessorie - sottolineano i giudici di piazza Cavour - non è impeditivo delle opposizioni che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione nè la sanzione pecuniaria nè la violazione contestata», come si è verificato nel caso in esame.
In auto vietato toccare il telefono
CASSAZIONE: PARCHEGGIO SULLE STRISCE? MULTA ANCHE A INVALIDI
Si va sempre incontro a una multa se si parcheggia sulle strisce pedonali, anche se si e’ invalidi e l’auto e’ munita dell’apposito contrassegno. E’ quanto si evince da una sentenza della Cassazione, con la quale e’ stata confermata la sanzione, pari a 127 mila vecchie lire, elevata ad una donna che aveva lasciato la propria vettura proprio sull’attraversamento pedonale. Il giudice di pace di Terni aveva dato invece ragione alla signora, che aveva detto di aver posteggiato sulle strisce per “non intralciare il traffico e per non bloccare le altre autovetture regolarmente parcheggiate”, per non piu’ di un quarto d’ora, per sbrigare una pratica in banca. Il giudice di primo grado aveva cosi’ ritenuto che le ragioni della donna fossero “attendibili” e che “l’illecito amministrativo era stato commesso per necessita’”.La Suprema Corte (seconda sezione civile, sentenza n.25388), invece, accogliendo il ricorso del Comune di Terni contro il provvedimento del giudice di pace, ha osservato che “anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide (in possesso dello specifico contrassegno), nonostante alcune agevolazioni accordate a tale tipologia di utenza, devono rispettare i divieti imposti dall’articolo 158″ del codice della strada (divieto di sosta, ndr) “proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni”.
Nullo il verbale di accertamento che non indica l'importo della sanzione ridotta
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 23506 del 12/11/2006
Multa valida anche se notificata su modulo senza la firma dell'agente accertatore
Su Litis.it la sentenza per estesa:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 22088 del 22/10/2007
Confiscabili i veicoli utilizzati per commettere reati
Non e’ fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La questione di costituzionalita’ era stata sollevata in relazione alla possibilita’ di disporre la confisca di ciclomotori o di motoveicoli nei casi in cui siano stati adoperati per commettere un reato.
La disposizione e’ stata pero’ ritenuta immune dal denunciato vizio di costituzionalita’ dalla Corte, che ha considerato non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una piu’ intensa risposta punitiva, allorche’ un reato sia commesso mediante l'uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all'adozione di una sanzione accessoria, qual e’ la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando sussiste un rapporto di necessaria strumentalita’ tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato.
La Corte ha poi sottolineato che e’ principio ormai consolidato quello secondo cui «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita’ di trattamento» costituisce un intervento «riservato alla discrezionalita’ legislativa»
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 345 del 19/10/2007
Multe valide anche se il segnale del divieto di sosta è distante - CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 19683 del 24/09/2007
Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 19683 del 24/09/2007
Il fermo amministrativo non può sovrapporsistatuizioni giurisdizionali
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dalla SF Snc avverso il provvedimento a firma del Direttore generale reggente dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA, con cui si disponeva la sospensione dei pagamenti, c.d. fermo amministrativo, per la somma di L. 550 milioni nei confronti della ricorrente. Il Tar in prima istanza aveva respinto il ricorso aa con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato, affermando l’enunciato principio di diritto, ha annullato tale decisione.
Su Litis.it la sentenza per esteso
- CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Sentenza n. 4625 del 04/09/2007
Milano, sequestrato il semaforo dalle multe d'oro
Semaforo giallo? Per la Cassazione divieto di passaggio
Gli ausiliari del traffico non possono multare gli automobilisti che transitano sulle corsie preferenziali
Pertanto, se le violazioni consistano in condotte diverse, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento puo’ essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari.
Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 16777 del 27/08/2007
Gli Ausiliari al traffico possono elevare multe anche fuori da strisce blu
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 20558 del 06/10/2007
Si alle critiche anche aspre contro l'operato dei Vigili Urbani
- CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 36077 del 02/10/2007
Opposizione a sanzioni amministrative. L'omessa lettura del dispositivo in udienza determina la nullita' della sentenza
La sentenza per estesosu Litis.it:
– CASSAZIONE Sezione I, Sentenza n. 19920 del 25/09/2007