Pagine

Visualizzazione post con etichetta Sanzioni Amministrative. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Sanzioni Amministrative. Mostra tutti i post

Anche i ciclisti rischiano la patente

MILANO – Anche a Milano, da oggi, parte l’incremento delle multe per le contravvenzioni che si verificheranno nella fascia serale, dalle 22 alle 7 del mattino. Un provvedimento che fa discutere non tanto per l’aumento delle contestazioni (ogni due anni di solito c’é una revisione dei tariffari) ma per la decurtazione dei punti-patente, o della sospensione della stessa, che contempla d’ora in poi anche i cittadini che viaggiano su due ruote. In buona sostanza, se uno in bici commette un’infrazione per la quale è prevista la sottrazione di punti, se li vedrà togliere. Se non ha mai conseguito la patente, invece, ovviamente non subirà alcuna pena aggiuntiva. Se provoca un incidente da ubriaco potrebbe perfino rischiare la sospensione o il ritiro, al pari chi viaggia su un Suv.

Un caso tipico, più normale, potrebbe essere quello del ciclista sorpreso al cellulare, un comportamento scorretto molto diffuso a Milano e che prevede la perdita di punti. Una sperequazione evidente, secondo alcuni, e soprattutto secondo le associazioni di ciclisti, che denunciano l’ennesimo “provvedimento vessatorio” a fronte delle promesse “mai realizzate sulle piste ciclabili”. “Siamo chiari – spiega un funzionario dei Vigili – andare in bici sul marciapiede, passare col rosso o attraversare sulle strisce pedonali con la bici al fianco era vietato anche prima”. Il provvedimento riguarda tutti i ‘veicoli’ e comprende quindi i velocipedi e i carretti a braccia. “Il Codice prevede di togliere i punti, ove previsto, anche ai conducenti di velocipedi, e quindi c’é poco margine per discuterne – spiega Emiliano Bezzon, Comandante della Polizia Locale di Milano – Non è impossibile, poi, che qualche cittadino decida di ricorrere al Giudice di Pace, ma solo dopo una pronuncia degli organi giuridici competenti potrà essere cambiato qualcosa. Penso al 2003 – precisa – quando con l’introduzione della patente a punti, in caso di impossibilità di contestazione al conducente rischiava la decurtazione dei punti il proprietario della vettura. In quel caso, alla fine, si era pronunciata la Cassazione”. Tornare a casa in bici alticci, magari pure sul marciapiede, potrebbe quindi costare molto caro. “Io la patente non ce l’ho – dice un anziano fuori da una trattoria di periferia – ma se mi sequestrano la bici con cosa ci vado al bar?”.

No alla decurtazione dei punti della patente se nel comune di residenza non sono stati istuiti i corsi di recupero

Una sentenza che farà piacere agli automobilisti. I punti della patente non possono essere validamente decurtati se nel Comune di residenza dell’automobilista non sono ancora stati istituiti i corsi di recupero. E’ quanto stabilito dalle sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 20554 del 29 luglio 2008, hanno respinto un ricorso del ministero dell’Interno che contestava, tra l'altro, la legittimità del giudice di pace nel dirimere la materia che invece pretendeva essere compito del giudice amministrativo.
LA VICENDA - Tutto era cominciato quando un automobilista di Treviso, dopo aver commesso un’infrazione, aveva avuto oltre alla multa, decurtati i punti della patente. L'automobilista aveva prima pagato la multa e poi aveva impugnato il verbale di fronte al giudice di pace e aveva vinto: il magistrato onorario aveva annullato infatti la decurtazione perché «illegittima in assenza dell’istituzione dei corsi per il recupero del punteggio». Contro questa decisione il ministero dell'Interno ha fatto ricorso in Cassazione, la quale ha deciso prima su una questione di giurisdizione (stabilendo la competenza del giudice di pace e non quella del giudice amministrativo in materia) e, dopo avere esaminato una serie di norme del nuovo codice della strada, ha decretato la competenza dall’autorità giudiziaria ordinaria. Nel respingere il ricorso ha precisato che l’automobilista si era rivolto al giudice giusto perché «non contestava la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata, per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta, ma l’illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell’istituzione dei corsi per recupero del punteggio».
LA SENTENZA - «Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria - si legge nella sentenza n.20544 - non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie», e per le stesse «non vi è preclusione all'opposizione del prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento ridotto». Tale pagamento, infatti, «comporta solo un'incompatibilità a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata», ma «proprio perchè il pagamento non influenza le sanzioni accessorie - sottolineano i giudici di piazza Cavour - non è impeditivo delle opposizioni che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione nè la sanzione pecuniaria nè la violazione contestata», come si è verificato nel caso in esame.

In auto vietato toccare il telefono

La sentenza della suprema Corte (n. 3766 del 27 maggio 2008) ha respinto il ricorso di un'automobilista, "pizzicato " e multato perché consultava la rubrica del proprio telefonino mentre era alla guida. La decisione dei giudici fornisce un'inedita e più severa interpretazione alla legge che vieta l’uso dei cellulari durante la guida: con essa, infatti, il divieto si estende anche al recupero dei dati dalla rubrica o alla scrittura di un sms, poiché il reato si compie nel momento in cui si lasciano le mani dal volante per utilizzare il cellulare. Il giro di vite vuole prevenire sia la possibile distrazione del conducente, che dirotta la propria attenzione verso un oggetto estraneo alla guida, sia l'impegno di «una delle mani sull'apparecchio, con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida». Alla sentenza emessa dal Palazzaccio si aggiunge, lo stesso giorno, l'entrata in vigore di nuove norme norme contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sono previste infatti sanzioni più dure per chi guida con alcool nel sangue e la reintroduzione del reato per chi si rifiuta di sottoporsi al controllo con etilometro, fino a ieri punito con una semplice sanzione amministrativa. In entrambi i casi, inoltre, è prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente, che viene invece immediatamente revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo pesante.

CASSAZIONE: PARCHEGGIO SULLE STRISCE? MULTA ANCHE A INVALIDI

Si va sempre incontro a una multa se si parcheggia sulle strisce pedonali, anche se si e’ invalidi e l’auto e’ munita dell’apposito contrassegno. E’ quanto si evince da una sentenza della Cassazione, con la quale e’ stata confermata la sanzione, pari a 127 mila vecchie lire, elevata ad una donna che aveva lasciato la propria vettura proprio sull’attraversamento pedonale. Il giudice di pace di Terni aveva dato invece ragione alla signora, che aveva detto di aver posteggiato sulle strisce per “non intralciare il traffico e per non bloccare le altre autovetture regolarmente parcheggiate”, per non piu’ di un quarto d’ora, per sbrigare una pratica in banca. Il giudice di primo grado aveva cosi’ ritenuto che le ragioni della donna fossero “attendibili” e che “l’illecito amministrativo era stato commesso per necessita’”.La Suprema Corte (seconda sezione civile, sentenza n.25388), invece, accogliendo il ricorso del Comune di Terni contro il provvedimento del giudice di pace, ha osservato che “anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide (in possesso dello specifico contrassegno), nonostante alcune agevolazioni accordate a tale tipologia di utenza, devono rispettare i divieti imposti dall’articolo 158″ del codice della strada (divieto di sosta, ndr) “proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni”.

Nullo il verbale di accertamento che non indica l'importo della sanzione ridotta

Nell'ipotesi in cui e’ ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalita’ di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato. Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente l'indicazione del minimo della sanzione edittale. (Nella specie il ricorso e’ stato pero’ rigettato rigettato per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente trascritto il verbale elevato, in modo da consentire al giudice di legittimita’, che non puo’ esaminare gli atti del processo, la verifica della presenza dei requisiti di legge.)

- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 23506 del 12/11/2006

Multa valida anche se notificata su modulo senza la firma dell'agente accertatore

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non immediata della infrazione, l'art. 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell'ufficio o comando predetti; pertanto, il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, e’ parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed e’, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (Cass. 20117/2006; 1226/05 ed altre).

Su Litis.it la sentenza per estesa:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 22088 del 22/10/2007

Confiscabili i veicoli utilizzati per commettere reati


Non e’ fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La questione di costituzionalita’ era stata sollevata in relazione alla possibilita’ di disporre la confisca di ciclomotori o di motoveicoli nei casi in cui siano stati adoperati per commettere un reato.
La disposizione e’ stata pero’ ritenuta immune dal denunciato vizio di costituzionalita’ dalla Corte, che ha considerato non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una piu’ intensa risposta punitiva, allorche’ un reato sia commesso mediante l'uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all'adozione di una sanzione accessoria, qual e’ la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando sussiste un rapporto di necessaria strumentalita’ tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato.
La Corte ha poi sottolineato che e’ principio ormai consolidato quello secondo cui «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita’ di trattamento» costituisce un intervento «riservato alla discrezionalita’ legislativa»
Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 345 del 19/10/2007

Multe valide anche se il segnale del divieto di sosta è distante - CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 19683 del 24/09/2007

Ai sensi dell'art. 81 del reg. c.d.s. i segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il piu’ vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Nel concetto di prossimita’ rientra la collocazione di un cartello di divieto a nove metri di distanza dal punto interessato dalla prescrizione (nella specie, divieto di sosta) in quanto nove metri rappresentano una distanza minima sicuramente riconducibile al concetto di "piu’ vicino possibile" espresso dalla pertinente normativa. Tale distanza, inoltre, e’ funzionale alla necessita’ d'adeguato preavviso dell'inizio del divieto.


Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 19683 del 24/09/2007

Il fermo amministrativo non può sovrapporsistatuizioni giurisdizionali

La natura amministrativa del provvedimento di fermo non consente un utilizzo dell’istituto in modo tale da sovrapporsi, ed anche prevalere, rispetto agli accertamenti e alle statuizioni giurisdizionali. E’ quanto ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 4625/2007. In particolare, sottolineano i giudici amministrativi, il provvedimento di fermo non puo’ essere utilizzato per riproporre eccezioni e pretese gia’ oggetto di accertamenti giurisdizionali, benche’ non definitivi, svolti proprio in relazione alla pretesa creditoria del privato. In caso contrario, si consentirebbe all’amministrazione di utilizzare tale istituto per sovrapporsi ad una accertamento gia’ avvenuto.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto dalla SF Snc avverso il provvedimento a firma del Direttore generale reggente dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA, con cui si disponeva la sospensione dei pagamenti, c.d. fermo amministrativo, per la somma di L. 550 milioni nei confronti della ricorrente. Il Tar in prima istanza aveva respinto il ricorso aa con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato, affermando l’enunciato principio di diritto, ha annullato tale decisione.

Su Litis.it la sentenza per esteso
- CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Sentenza n. 4625 del 04/09/2007

Milano, sequestrato il semaforo dalle multe d'oro

'Il vampiro rosso di Segrate' lo chiamano in zona. E il 'vampiro' è sempre stato implacabile, con tutti. E' un semaforo posto a un incrocio di una delle strade più trafficate in brianza, la Cassanese. Evitare che la telecamera posta sopra il semaforo non facesse una multa era cosa da pochissimi fortunati. Intanto è difficile individuarlo, posto com'è dopo una curva e seminascosto da un albero.
Soprattutto è tarato in modo singolare: il tempo di durata del giallo è mediamente di due secondi e mezzo. Troppo poco per notarlo e fermare l'auto. La conseguenza, inevitabile, è che la telecamerina riprende inesorabilmente l'infrazione al codice della strada per trasformare il tutto, poi, in una multa 'salata' e in punti in meno sulla patente. Quel semaforo definito 'vampiro' si trasformava però in una sorta di 'Re Mida' per le casse dell'amministrazione comunale che nell'ultimo anno ha incrementato le entrate per infrazioni dai circa 700.000 euro nel 2006 ai 2 milioni e 800 mila euro dell'anno in corso.
L'anomalia di quel semaforo è tale che tutti ne parlavano. Addirittura l'ex comandante dei vigili del comune si era dato da fare per risolvere una situazione insostenibile. Ma nel suo tentativo di rendersi 'paladino' dei cittadini multati aveva finito per collezionare una denuncia per diffamazione. Ma neanche questo ha fermato i 'multati'. Che, alla fine, in 112 si sono riuniti e, attraverso un legale, l'avvocato Francesca Fuso di Milano, hanno presentato un esposto alla Procura di Milano. Nella denuncia, oltre al famigerato 'vampiro', il legale ha ricostruito anche l'iter e le presunte irregolarità commesse nell'appalto comunale che ha permesso alla Scae spa, società nota nella zona, fornitrice di impianti semaforici, segnali stradali e sistemi di monitoraggio, tra le prime fornitrici dei vigili locali, di aggiudicarsi anche il 'lavoro' sulla Cassanese.
Così l'inchiesta è scattata. Ad occuparsene è il sostituto procuratore Alfredo Robledo che ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati per ipotesi di reato che vanno dall'abuso d'ufficio, al falso materiale e allaturbativa d'asta. I quattro sono il comandante dei vigili di Segrate nonché presidente della Commissione della gara d'appalto, un altro dirigente dell'amministrazione comunale, il titolare della Scae, e il titolare della CiTiESSE.
E oggi sono partite le perquisizioni, i sequestri e le acquisizioni. I militari del nucleo provinciale della Guradia di finanza di Milano hanno infatti sequestrato il t-red posto in cima al semaforo e altri quattro apparecchi per la rilevazione automatica delle infrazioni di altri quattro semafori posti in prossimità di altri tre incroci. I finanzieri hanno poi perquisito le abitazioni e gli uffici dei quattro indagati notificando loro un'ordine di esibizione relativo alla documentazione relativa alla gara finita nel mirino della magistratura.

Semaforo giallo? Per la Cassazione divieto di passaggio

Il semaforo e' giallo? Gli automobilisti hanno l'obbligo ''di arrestare l'auto''. Lo sottolinea la Cassazione (quarta sezione penale sentenza 37581) nel confermare la condanna per omicidio colposo nei confronti di un automobilista della capitale, Pietro T., condannato a sei mesi di reclusione con la condizionale e a risarcire il danno in favore della parte civile ''per avere, alla guida della propria autovettura, nel transitare su viale Cristoforo Colombo, impegnato l'incrocio con via Vedana quando il semaforo segnalava il rosso nel suo senso di marcia, cosi' cagionando un incidente a causa del quale Massimo D. che, a bordo del proprio motociclo, si trovava in fase di attraversamento del viale, ha riportato lesioni mortali''. (Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 34581 del 12/10/2007)

Gli ausiliari del traffico non possono multare gli automobilisti che transitano sulle corsie preferenziali

Gli ausiliari del traffico non possono multare gli automobilisti che transitano sulle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici in quanto i loro poteri sono limitati alla contestazioni in materia di sosta. Il legislatore ha espressamente previsto che le funzioni riguardano soltanto le «violazioni in materia di sosta» e «limitatamente alle aree oggetto di concessione», poiche’ “la loro attribuzione e’ apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalita’ dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati”.
Pertanto, se le violazioni consistano in condotte diverse, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento puo’ essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari.

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 16777 del 27/08/2007

Gli Ausiliari al traffico possono elevare multe anche fuori da strisce blu

Piu’ potere ai 'vigilini'. A stabilirlo e’ la Corte di Cassazione secondo cui gli ausiliari del traffico, dipendenti dalla societa’ concessionaria del parcheggio a pagamento, possono multare le auto in divieto di sosta anche fuori dalle strisce blu.
Il motivo e’ semplice. Il loro potere, nel caso di aree in concessione, sottolineano i giudici, ''non e’ limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l'intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi), ma e’ esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita''.
Applicando questo principio, la Suprema Corte ha ripristinato una multa per divieto di sosta elevata ad un'automobilista da un ausiliare del traffico e annullata dal giudice di pace di Parma perche’ l'area era estranea alla competenza della societa’ concessionaria in quanto al di fuori delle strisce blu.
Contro l'annullamento della multa ha fatto ricorso in Cassazione il comune di Parma, rilevando di avere affidato in concessione la gestione del parcheggio a pagamento in tutte le aree del centro cittadino, a prescindere dal fatto che fossero state contrassegnate da righe blu. La Cassazione ha accolto il ricorso, sottolineando che ''ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone puo’ essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della societa’ concessionaria, essendo quest'ultima direttamente interessata al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima''.

- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 20558 del 06/10/2007

Si alle critiche anche aspre contro l'operato dei Vigili Urbani

Dopo la sentenza sul diritto di critica all’operato della magistratura ( si veda CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 34432 del 15/09/2007), via libera dalla Cassazione anche alle critiche nei confronti dei vigili. Il rimprovero mosso dai cittadini al loro operato, sancisce la Cassazione, non solo rientra nel "legittimo esercizio di critica" ma e’ anche "utile alla collettivita’" (continua...)

- CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 36077 del 02/10/2007

Opposizione a sanzioni amministrative. L'omessa lettura del dispositivo in udienza determina la nullita' della sentenza

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, nel giudizio instauratosi a seguito di opposizione alla ordinanza-ingiunzione di pagamento la lettura del dispositivo all'udienza di discussione e decisione della causa, prescritta dall'art. 23 della richiamata l. n. 689 del 1981, risponde all'esigenza di ancorare il momento dell'immodificabilita’ della decisione medesima alla data dell'udienza sopra menzionata, per assicurare alle parti l'immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l'immutabilita’ di quest'ultimo rispetto alla successiva stesura della motivazione, onde l'omissione, nella gia’ riferita udienza, della lettura del dispositivo determina la nullita’ della sentenza. Come gia’ stabilito da Cass. 17 dicembre 2003, n. 19308; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3296. L’obbligo della lettura del dispositivo e’ applicabile anche nel giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace, non ostando, al riguardo, che il procedimento innanzi a tale Giudice non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e, quindi, avverso il verbale che ne e’ alla base) trova la sua compiuta disciplina nell'art. 23 della l. n. 689 del 1981.


La sentenza per estesosu Litis.it:

CASSAZIONE Sezione I, Sentenza n. 19920 del 25/09/2007