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Al giudice ordinario le controversie in merito alla iscrizione agli Albi professionali - CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 5694 02/11/2007

Le controversie in materia di iscrizione ad albi o ruoli professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti determinati dalla legge. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, infatti, le controversie relative all'iscrizione nei ruoli ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell'iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configura come posizione di diritto soggettivo, non residuando all'Amministrazione alcun margine di discrezionalita’

- CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 5694 del 02/11/2007

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