Non e’ fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
La questione di costituzionalita’ era stata sollevata in relazione alla possibilita’ di disporre la confisca di ciclomotori o di motoveicoli nei casi in cui siano stati adoperati per commettere un reato.
La disposizione e’ stata pero’ ritenuta immune dal denunciato vizio di costituzionalita’ dalla Corte, che ha considerato non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una piu’ intensa risposta punitiva, allorche’ un reato sia commesso mediante l'uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all'adozione di una sanzione accessoria, qual e’ la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo, specie quando sussiste un rapporto di necessaria strumentalita’ tra l'impiego del veicolo e la consumazione del reato.
La Corte ha poi sottolineato che e’ principio ormai consolidato quello secondo cui «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita’ di trattamento» costituisce un intervento «riservato alla discrezionalita’ legislativa»
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 345 del 19/10/2007
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