Nell'ipotesi in cui e’ ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalita’ di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo puo’ essere effettuato. Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente l'indicazione del minimo della sanzione edittale. (Nella specie il ricorso e’ stato pero’ rigettato rigettato per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente trascritto il verbale elevato, in modo da consentire al giudice di legittimita’, che non puo’ esaminare gli atti del processo, la verifica della presenza dei requisiti di legge.)
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 23506 del 12/11/2006
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