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Opposizione all’esecuzione. Mancata riassunzione, estinzione e relativa pronuncia dichiarativa

di Raffaele Cirillo

L’opposizione all’esecuzione consiste nella contestazione da parte del debitore del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e si puo’ proporre prima dell’inizio dell’esecuzione oppure nel corso dello svolgimento del processo esecutivo.
Prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione si propone come opposizione al precetto, mediante citazione proposta davanti al giudice competente; mentre, l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Su istanza di parte, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende il processo esecutivo. Quando il processo e’ sospeso nessun atto puo’ essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice.
Se competente, il giudice dell’esecuzione - previa iscrizione a ruolo - provvede anche all’istruzione della causa; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente. Il giudizio di opposizione si conclude con sentenza – assoggettata ai normali mezzi di impugnazione - che puo’ essere di accoglimento o di rigetto.
Normalmente il processo esecutivo si conclude con il raggiungimento del soddisfacimento del diritto del creditore (o del debitore in caso di accoglimento dell’opposizione); anche se, sono previsti dalla legge dei modi anomali di estinzione come: la rinuncia (art. 629 c.p.c), l’inattivita’ delle parti (art. 630 c.p.c.) e la mancata comparizione della parti all’udienza (art. 631 c.p.c.).
In riferimento all’inattivita’ delle parti, merita una lettura l’ordinanza del 27.03.2007 del Tribunale di Salerno, IV sezione civile, con la quale e’ stata rigettata una richiesta di estinzione della procedura esecutiva. In tale giudizio, con istanza depositata in Cancelleria in data 26.07.2006, il difensore del debitore esecutato, facendo rilevare la mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all’esecuzione da egli introdotto a suo tempo, in sede sommaria, ha chiesto che il processo esecutivo fosse dichiarato estinto ai sensi dell’art. 630 c.p.c. per inattivita’ delle parti. Il creditore opposto facendo leva sullo stesso presupposto ha instato per l’assegnazione delle somme pignorate.
Preliminarmente, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il processo esecutivo si trovava nello stato della sospensione - disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c. - con ordinanza del 08.04.2005 con la quale era stato fissato alle parti il termine per la iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione in 60 giorni.
Malgrado la certificazione di cancelleria prodotta dal debitore istante circa la mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, il giudice non ha ritenuto che il provvedimento di sospensione dell’esecuzione precedentemente disposto sia automaticamente caducato poiche’ il presupposto essenziale e’ il rigetto – con il passaggio in giudicato della relativa sentenza – della opposizione ovvero la dichiarazione di estinzione del relativo giudizio.
Cio’ posto, conclude il giudice, che a fronte della concomitante inerzia delle parti nella coltivazione della fase di merito del giudizio di opposizione, l’unica via percorribile – per lucrare l’effetto estintivo del giudizio – sia quella di una riassunzione del giudizio di opposizione (previa iscrizione a ruolo) ad opera della parte interessata al solo fine di ottenere, in via di azione, ancor prima che di eccezione, una pronunzia dichiarativa dell’estinzione del relativo giudizio, funzionale alla riattivazione successiva del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 627 c.p.c..

Su Litis.it la sentenza per esteso
- TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione IV Civile, Ordinanza 27/03/2007

Risarcibile il danno esistenziale da ingorgo

Giudice di Pace di Bolzano, Sentenza 14/09/2007

Con una sentenza a dir poco storica il giudice di pace di Bolzano, Mirta Pantozzi, in data 14.09.2007 ha condannato la Societa’ Autostrada del Brennero SpA al risarcimento del danno esistenziale subito da un automobilista a seguito della mancata segnalazione di code all'atto dell'entrata in autostrada. L'utente aveva avviato azione civile nel 2003, sostenuto dal Centro tutela consumatori utenti e difeso dall'avvocato Laura Benuzzi di Bolzano. Nel maggio del 2002, verso le 14,30 l'automobilista era entrato con la propria automobile dal casello di Bolzano Sud per raggiungere Trento, dove lo attendeva un appuntamento di lavoro, scegliendo di usare l'A22 proprio per risparmiare tempo nel tragitto.
All'ingresso del casello non vi era alcuna indicazione di interruzione della carreggiata sud. Percorsi poche centinaia di metri l'automobilista rimaneva tuttavia bloccato sulla bretella di immissione in autostrada, a seguito del formarsi di una lunga colonna di autoveicoli dovuta ad un incidente verificatosi verso le 12,45, sempre sulla corsia sud dell'A22 in localita’ «Laimburg», a circa 10 km dal casello di Bolzano Sud. L'utente rimaneva imbottigliato nel tratto interessato ed impossibilitato ad effettuare qualsiasi manovra di uscita dall'autostrada, doveva attendere fino alle 15,30 circa per riprendere la marcia, quando il traffico aveva potuto riprendere a scorrere normalmente.
L'automobilista faceva presente sin da subito per iscritto alla direzione della A22 le circostanze di cui sopra, richiedendo un risarcimento esistenziale per il disagio fisico e psicologico subito in occasione dell'accaduto. L'A22 declinava ogni responsabilita’ ed il consumatore, grazie anche al supporto del Ctcu, decideva di avviare azione civile di risarcimento nei confronti della stessa societa’, lamentando che la stessa non avesse posto in essere alcun avviso volto ad informare tempestivamente l'utenza della presenza di code lungo il tratto autostradale interessato, in conseguenza dell'incidente verificatosi quasi due ore prima.
In corso di causa, il consumatore e’ riuscito a provare con testimoni il disservizio dell'A22, e dopo oltre quattro anni dall'avvio dell'azione il giudice di pace di Bolzano ha finalmente riconosciuto la responsabilita’ dell'A22 e l'ha condannata al risarcimento di danni e spese di giudizio.