La natura amministrativa del provvedimento di fermo non consente un utilizzo dell’istituto in modo tale da sovrapporsi, ed anche prevalere, rispetto agli accertamenti e alle statuizioni giurisdizionali. E’ quanto ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 4625/2007. In particolare, sottolineano i giudici amministrativi, il provvedimento di fermo non puo’ essere utilizzato per riproporre eccezioni e pretese gia’ oggetto di accertamenti giurisdizionali, benche’ non definitivi, svolti proprio in relazione alla pretesa creditoria del privato. In caso contrario, si consentirebbe all’amministrazione di utilizzare tale istituto per sovrapporsi ad una accertamento gia’ avvenuto.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dalla SF Snc avverso il provvedimento a firma del Direttore generale reggente dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA, con cui si disponeva la sospensione dei pagamenti, c.d. fermo amministrativo, per la somma di L. 550 milioni nei confronti della ricorrente. Il Tar in prima istanza aveva respinto il ricorso aa con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato, affermando l’enunciato principio di diritto, ha annullato tale decisione.
Su Litis.it la sentenza per esteso
- CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Sentenza n. 4625 del 04/09/2007
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