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Prestazioni sessuali dai detenuti. 3 anni e 10 mesi a ex cappellano

Quello svolto dai cappellani nelle carceri italiane è «un servizio pubblico», la cui natura «è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa, dall’assenza dei poteri tipici della funzione pubblica, dall’attività intellettiva e non meramente applicativa o esecutiva che lo caratterizza».

Lo sottolinea la Cassazione, confermando la condanna a 3 anni e 10 mesi inflitta dalla Corte d’appello di Genova a un ex cappellano, Giuseppe Stroppiana, all’epoca dei fatti in servizio nel penitenziario di Sanremo, ritenuto responsabile di concussione per aver indotto, tra il 1988 e il 1994, alcuni detenuti a concedergli prestazioni di natura sessuale, con la prospettiva di poter incidere sulla loro posizione giudiziaria.
Contro tale verdetto, l’imputato si era rivolto ai giudici di piazza Cavour, ritenendo insufficiente la motivazione inerente la sussistenza del reato di concussione. La Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.12) ha rigettato il ricorso del religioso: «il cappellano non svolge una funzione pubblica legislativa o giudiziaria - sottolineano gli `ermellinì - né, dopo il ridimensionamento dei compiti originariamente attribuitigli, una funzione amministrativa, intesa come attività caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, sicchè non riveste la qualità di pubblico ufficiale”». Però, si legge ancora nella sentenza, «avuto riguardo ai compiti che la legge attualmente gli assegna e che sono funzionali all’interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio pubblico».

La riforma carceraria del 1975, ricordano i giudici di ´Palazzaccio, «tradendo in parte i propositi di laicizzazione della vita pubblica, continua a prevedere che il trattamento del condannato e dell’internato sia svolto avvalendosi anche `della religione e a tal fine, mantiene il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura penitenziaria”.
In ogni caso, rileva la Cassazione, «non può sottacersi che, nella prospettiva di affrancarsi, con una qualche timidezza, da tendenze confessionali», la riforma carceraria «ha comunque rimosso il cappellano dal Consiglio di disciplina e dalla quasi totalità delle funzioni amministrative che il regolamento precedente gli conferiva». Il cappellano infatti è stato «privato anche del potere di controllo sulla corrispondenza, del governo della biblioteca, del potere di redigere i rapporti per l’osservazione del detenuto. I suoi compiti - conclude la Suprema Corte - di norma sono essenzialmente di natura religiosa e consistono nell’organizzare e presiedere alle pratiche di culto e nell’istruire e assistere i detenuti».

Per la Cassazione i riti Vudù sono malefici

I riti vudu', lungi dall'essere di natura religiosa, talvolta sono malefici estranianti che terrorizzano la persona che ne e' oggetto, soggiogandone irreversibilmente la volonta'.

Il giudizio negativo su tali riti "e' un dato di comune esperienza, acquisito al bagaglio culturale di ogni persona di media istruzione. Infatti, la forma tipica di esperienza religiosa vudu' e' la possessione, l'invasamanento e le cerimonie di iniziazione si accompagnano ai terribili riti di magia nera, come 'l'invio dei morti' e la trasformazione dell'anima di un defunto in 'morto vivente' (o zombi).
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha confermato le condanne per associazione per delinquere, sfruttamento della prostituzione, introduzione illegale nel territorio dello Stato, riduzione e mantenimento in schiavitu' nei confronti di quattro persone che avevano costituito un'associzone finalizzata alla tratta di donne nigeriane avviate alla prostituzione nel circondario di Cagliari. Le stesse, ricostruisce la sentenza, venivano assoggettate ed intimorite con riti vudu' prima della partenza, ripetuti all'occorrenza in Italia. Inutilmente i quattro imputati, gia' condannati dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari il 20 dicembre del 2007, hanno tentato di difendersi in Cassazione, lamentando tra l'altro l'insussistenza della riduzione in schiavitu' visto che i riti vudu' non sono frutto di magia nera, bensi' manifestazione di una religione articolata in cerimonie regolarmente officiate e amministati da una chiesa organizzata che provvede a somministrare il realtivo insegnamento nelle scuole.
- Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 48350/2008

Lesioni da incidente stradale. Più tempo per chiedere il risarcimento

Si allungano più del doppio i tempi per chiedere il risarcimento dei danni per le lesioni provocate da incidenti stradali. Le sezioni unite, con una decisione destinata a produrre effetti su migliaia di casi, fanno marcia indietro rispetto ad una sentenza del 2002 e tendono una mano alle vittime della strada che potranno agire in giudizio per farsi risarcire il danno fino a cinque anni dopo il sinistro.

La Cassazione conferma il secondo ergastolo per Angelo Izzo

E' definitivo il secondo ergastolo per il 'mostro del Circeo' Angelo Izzo, accusato di aver ucciso Maria Carmela Linciano e la figlia di 14 anni Valentina Majorano, rispettivamente moglie e figlia di un suo ex compagno di cella, Giovanni Majorano, affiliato alla Sacra corona unita.
Madre e figlia vennero uccise nel 2005 a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, e seppellite nel giardino di una villa nella quale erano state attirate. La Prima sezione penale della Cassazione non ha accolto il ricorso presentato da Izzo, respingendo l'ipotesi difensiva in base alla quale l'imputato sarebbe seminfermo di mente.
Angelo Izzo era stato gia' condannato all'ergastolo, con sentenza definitiva, per il massacro del Circeo: il 30 settembre 1975 insieme con Andrea Ghira e Gianni Guido uccise Rosaria Lopez mentre la sua amica Donatella Colasanti sopravvisse alle violenze sessuali e alle percosse.
Le due vittime di Ferrazzano erano state assassinate durante un periodo di semiliberta' ottenuto lavorando presso una fittizia cooperativa sociale.

Caso Eluana Englao: La sentenza per esteso della Cassazione

Sul Portale Giuridico www.litis.it potrete trovare il testo completo della sentenza della Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione che hanno dichiarato inammissibile per "difetto di legittimazione" il ricorso della Procura di Milano contro il provvedimento del luglio scorso sulla vicenda di Eluana Englaro.

La fedelta' tra fidanzati non riveste un'aspettativa giuridicamente rilevante

Basta attribuire liason, vere e presunte che siano, a chi e' fidanzato. L'altola' arriva dalla Cassazione per la quale, anche se "la fedelta' tra fidanzati" non riveste "un'aspettativa giuridicamente rilevante", descrivere una persona come "capace di tradire la fiducia del fidanzato costituisce condotta idonea ad esporla al pubblico biasimo, e conseguentemente a ledere la sua reputazione".

- Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 40359/2008

E' molestia inviare sms volgari o offensivi

L'invio di sms 'petulanti' e a 'contenuto erotico' che 'infastidiscono il destinatario' e' da considerare come molestia. Lo ha stabilito la Cassazione, che ha condannato un ragazzo pugliese per aver inviato sms erotici a una giovane. La Suprema corte ha infatti sostenuto che la vittima che riceve i messaggini sul cellulare non puo' non leggerli per verificarne il contenuto.
Nell'ottobre del 2007, il Tribunale di Taranto aveva condannato un ragazzo di 20 anni, che aveva spedito messaggi ad una ragazza con frasi che lo stesso tribunale aveva sottolineato come di evidente 'volgarita' e offensivita".
Al tentativo di ricorso della difesa, i giudici della Cassazione hanno confermato la condanna perche' 'l'invio di sms da sistemi telefonici mobili o fissi che recano disturbo del destinatario, non essendo assimilabile a l'invio di messaggio di tipo epistolare' integra la molestia in quanto il destinatario 'e' costretto a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e della tranquillita' psichica, prima di poter individuare il mittente, il quale cosi' realizza l'obiettivo di arrecare disturbo al destinatario'.

Le Sezioni Unite cancellano il "danno esistenziale" - Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 26973/2008

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una sentenza destinata a diventare una pietra miliare nel groviglio giurisprudenziale in materia di risarcimento danni, ha di fatto cancellato il c.d. danno esistenziale, giudicato una duplicazione del danno biologico e del danno morale.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 26973/2008

No alla decurtazione dei punti della patente se nel comune di residenza non sono stati istuiti i corsi di recupero

Una sentenza che farà piacere agli automobilisti. I punti della patente non possono essere validamente decurtati se nel Comune di residenza dell’automobilista non sono ancora stati istituiti i corsi di recupero. E’ quanto stabilito dalle sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 20554 del 29 luglio 2008, hanno respinto un ricorso del ministero dell’Interno che contestava, tra l'altro, la legittimità del giudice di pace nel dirimere la materia che invece pretendeva essere compito del giudice amministrativo.
LA VICENDA - Tutto era cominciato quando un automobilista di Treviso, dopo aver commesso un’infrazione, aveva avuto oltre alla multa, decurtati i punti della patente. L'automobilista aveva prima pagato la multa e poi aveva impugnato il verbale di fronte al giudice di pace e aveva vinto: il magistrato onorario aveva annullato infatti la decurtazione perché «illegittima in assenza dell’istituzione dei corsi per il recupero del punteggio». Contro questa decisione il ministero dell'Interno ha fatto ricorso in Cassazione, la quale ha deciso prima su una questione di giurisdizione (stabilendo la competenza del giudice di pace e non quella del giudice amministrativo in materia) e, dopo avere esaminato una serie di norme del nuovo codice della strada, ha decretato la competenza dall’autorità giudiziaria ordinaria. Nel respingere il ricorso ha precisato che l’automobilista si era rivolto al giudice giusto perché «non contestava la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata, per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta, ma l’illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell’istituzione dei corsi per recupero del punteggio».
LA SENTENZA - «Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria - si legge nella sentenza n.20544 - non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie», e per le stesse «non vi è preclusione all'opposizione del prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento ridotto». Tale pagamento, infatti, «comporta solo un'incompatibilità a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata», ma «proprio perchè il pagamento non influenza le sanzioni accessorie - sottolineano i giudici di piazza Cavour - non è impeditivo delle opposizioni che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione nè la sanzione pecuniaria nè la violazione contestata», come si è verificato nel caso in esame.

Cogne, Annamaria Franzoni uccise con "razionale lucidità"

Cassazione Penale, Sezione I , Sentenza n. 31456. del 29/07/2008
Soltanto Annamaria Franzoni aveva il tempo di uccidere il piccolo Samuele, con le modalità ricostruite dai Ris. Ogni altra eventualità è "remota" e le prove raccolte, sebbene indiziarie, sono sufficienti a sostenere un giudizio di colpevolezza. Sono questi alcuni dei motivi per cui la Cassazione, lo scorso 27 marzo 2008, ha confermato la condanna nei confronti della Franzoni, per la morte del figlioletto Samuele avvenuta a Cogne il 30 gennaio del 2002, e le cui motivazioni sono state rese note soltanto oggi con la sentenza 31456."La possibilità dell'azione di un estraneo è stata esclusa al di là di ogni ragionevole dubbio, attraverso la pr
ova logica - scrive la Cassazione motivando la decisione di confermare la condanna alla mamma del piccolo Samuele - che con altrettanta correttezza metodologica, avrebbe potuto essere collocata al centro, ovvero posta come caposaldo della sequenza indiziaria".
Insomma, spiega il Collegio, "una volta dimostrate l'assoluta implausibilità dell'ingresso di un estraneo nell'abitazione e la materiale impossibilità che costui possa aver agito, con le modalità già descritte, nel ristrettissimo spazio di tempo a sua disposizione, ed una volta esclusa ogni responsabilità da parte del marito dell'imputata e del figlio Davide, una realistica necessitata alternativa residuale è quella della responsabilità della sola persona presente in casa nelle fasi antecedenti la chiamata dei soccorsi".
Con questi due passaggi chiave la Cassazione ha sostenuto la colpevolezza della Franzoni perché tutte le altre eventualità per la morte del piccolo Samuele erano così remote da dover essere escluse. Un giudizio di colpevolezza, spiega poi la Suprema Corte, può fondarsi oltreché al di là di ogni ragionevole dubbio, anche su prove fortemente indiziarie che escludano che i fatti possano essere andati in un altro modo.