Sentenze, Giustizia & Dintorni (a cura dell' Avv. Marco Martini e in collaborazione con il Portale giuridico Litis.it)
Lesioni da incidente stradale. Più tempo per chiedere il risarcimento
La Cassazione conferma il secondo ergastolo per Angelo Izzo
Madre e figlia vennero uccise nel 2005 a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, e seppellite nel giardino di una villa nella quale erano state attirate. La Prima sezione penale della Cassazione non ha accolto il ricorso presentato da Izzo, respingendo l'ipotesi difensiva in base alla quale l'imputato sarebbe seminfermo di mente.
Angelo Izzo era stato gia' condannato all'ergastolo, con sentenza definitiva, per il massacro del Circeo: il 30 settembre 1975 insieme con Andrea Ghira e Gianni Guido uccise Rosaria Lopez mentre la sua amica Donatella Colasanti sopravvisse alle violenze sessuali e alle percosse.
Le due vittime di Ferrazzano erano state assassinate durante un periodo di semiliberta' ottenuto lavorando presso una fittizia cooperativa sociale.
Caso Eluana Englao: La sentenza per esteso della Cassazione
La fedelta' tra fidanzati non riveste un'aspettativa giuridicamente rilevante
- Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 40359/2008
E' molestia inviare sms volgari o offensivi
Nell'ottobre del 2007, il Tribunale di Taranto aveva condannato un ragazzo di 20 anni, che aveva spedito messaggi ad una ragazza con frasi che lo stesso tribunale aveva sottolineato come di evidente 'volgarita' e offensivita".
Al tentativo di ricorso della difesa, i giudici della Cassazione hanno confermato la condanna perche' 'l'invio di sms da sistemi telefonici mobili o fissi che recano disturbo del destinatario, non essendo assimilabile a l'invio di messaggio di tipo epistolare' integra la molestia in quanto il destinatario 'e' costretto a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e della tranquillita' psichica, prima di poter individuare il mittente, il quale cosi' realizza l'obiettivo di arrecare disturbo al destinatario'.
Le Sezioni Unite cancellano il "danno esistenziale" - Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 26973/2008
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 26973/2008
No alla decurtazione dei punti della patente se nel comune di residenza non sono stati istuiti i corsi di recupero
Una sentenza che farà piacere agli automobilisti. I punti della patente non possono essere validamente decurtati se nel Comune di residenza dell’automobilista non sono ancora stati istituiti i corsi di recupero. E’ quanto stabilito dalle sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 20554 del 29 luglio 2008, hanno respinto un ricorso del ministero dell’Interno che contestava, tra l'altro, la legittimità del giudice di pace nel dirimere la materia che invece pretendeva essere compito del giudice amministrativo.
LA VICENDA - Tutto era cominciato quando un automobilista di Treviso, dopo aver commesso un’infrazione, aveva avuto oltre alla multa, decurtati i punti della patente. L'automobilista aveva prima pagato la multa e poi aveva impugnato il verbale di fronte al giudice di pace e aveva vinto: il magistrato onorario aveva annullato infatti la decurtazione perché «illegittima in assenza dell’istituzione dei corsi per il recupero del punteggio». Contro questa decisione il ministero dell'Interno ha fatto ricorso in Cassazione, la quale ha deciso prima su una questione di giurisdizione (stabilendo la competenza del giudice di pace e non quella del giudice amministrativo in materia) e, dopo avere esaminato una serie di norme del nuovo codice della strada, ha decretato la competenza dall’autorità giudiziaria ordinaria. Nel respingere il ricorso ha precisato che l’automobilista si era rivolto al giudice giusto perché «non contestava la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata, per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta, ma l’illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell’istituzione dei corsi per recupero del punteggio».
LA SENTENZA - «Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria - si legge nella sentenza n.20544 - non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie», e per le stesse «non vi è preclusione all'opposizione del prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento ridotto». Tale pagamento, infatti, «comporta solo un'incompatibilità a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata», ma «proprio perchè il pagamento non influenza le sanzioni accessorie - sottolineano i giudici di piazza Cavour - non è impeditivo delle opposizioni che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione nè la sanzione pecuniaria nè la violazione contestata», come si è verificato nel caso in esame.
Cogne, Annamaria Franzoni uccise con "razionale lucidità"
Cassazione Penale, Sezione I , Sentenza n. 31456. del 29/07/2008 ova logica - scrive la Cassazione motivando la decisione di confermare la condanna alla mamma del piccolo Samuele - che con altrettanta correttezza metodologica, avrebbe potuto essere collocata al centro, ovvero posta come caposaldo della sequenza indiziaria".
Insomma, spiega il Collegio, "una volta dimostrate l'assoluta implausibilità dell'ingresso di un estraneo nell'abitazione e la materiale impossibilità che costui possa aver agito, con le modalità già descritte, nel ristrettissimo spazio di tempo a sua disposizione, ed una volta esclusa ogni responsabilità da parte del marito dell'imputata e del figlio Davide, una realistica necessitata alternativa residuale è quella della responsabilità della sola persona presente in casa nelle fasi antecedenti la chiamata dei soccorsi".
Con questi due passaggi chiave la Cassazione ha sostenuto la colpevolezza della Franzoni perché tutte le altre eventualità per la morte del piccolo Samuele erano così remote da dover essere escluse. Un giudizio di colpevolezza, spiega poi la Suprema Corte, può fondarsi oltreché al di là di ogni ragionevole dubbio, anche su prove fortemente indiziarie che escludano che i fatti possano essere andati in un altro modo.
Il capo deve sempre mantenere self control nei confronti dei suoi dipendenti.
Arresti domiciliari per Bruno Contrada
Il tribunale di sorveglianza di Napoli ha accolto la richiesta del procuratore generale e della difesa ed ha concesso il differimento della esecuzione della pena a Bruno Contrada.Contrada fu arrestato alla vigilia di Natale del 2002 ( un caso eccezionale) e dopo 31 mesi di detenzione preventiva presso il carcere militare di Palermo, riaperto soltanto per lui ha subito uno dei più lunghi processi della storia giudiziaria italiana. Dopo la conferma del giudizio d'Appello di condanna da parte della Cassazione nel maggio dello scorso anno, è ritornato in carcere il 12 maggio del 2007. Deve ancora scontare circa cinque anni. Al suo processo sfilarono una ventina di pentiti, che non riferirono alcun fatto al quale avevano partecipato direttamente ma del quale avevano appreso soltanto de relato da boss e mafiosi tutti deceduti.
In oltre 150 udienze, 139 uomini di stato testimoniarono a suo favore, ma il «de relato» dei pentiti convinse i giudici. La sua vicenda giudiziaria è rimasta per molti aspetti piena di ombre e dubbi, ed è rimasto il sospetto che le «disgrazie» giudiziarie di uno dei poliziotti più famosi dell'epoca iniziarono per lo scontro interno al Viminale fra le cordate che si opponevano all'ex capo della polizia Vincenzo Parisi che all'indomani della caduta del muro di Berlino voleva affidare al Sisde compiti antimafia, soprattuto per la ricerca dei latitanti, ridimensionando la nascente Direzione investigativa antimafia (Dia) sponsorizzata da Luciano Violante e dalla sinistra. Parisi difese apertamente il suo funzionario, ma il pool antimafia, guidato allora da Giancarlo Caselli, in decine di migliaia di pagine riuscì, con i pentiti, a farlo condannare.