“Accoglienza fa rima con integrazione. Quindi, chi viene in Italia deve rispettare le leggi in vigore, giurare sulla nostra bandiera. E’ una condizione elementare, perché non possiamo volere la botte piena e la moglie ubriaca”. Franco Frattini, intervistato dal Giornale, condivide “appieno” il messaggio del capo dello Stato nell’anniversario della tragedia di Marcinelle: “Noi vogliamo il successo dell’immigrazione extracomunitaria”. “Ma proprio per questo – sottolinea il ministro degli esteri – vogliamo che il sans papier emerga dalla clandestinità, altrimenti viene sfruttato due volte: guadagna meno di un collega regolare e senza diritti sociali”. In altri termini, “si tutela la dignità umana – ammonisce Frattini – evitando che questi rimangano vittime dell’abbandono, in mano ai loro aguzzini. Perché l’immigrazione clandestina e il traffico degli organi umani rappresentano lo schiavismo del Ventunesimo secolo”.
A giudizio del responsabile della Farnesina, non c’é insomma altra strada se non “applicare dalla prima all’ultima virgola le norme inserite nel pacchetto sicurezza”, a partire dal reato di clandestinità: “Nessun contrasto alle direttive europee”. Il reato – puntualizza Frattini – è semplice deterrente: “Chi non ha lavoro, è senza casa e viola le nostre regole, deve andare via. Ma niente carcere”. E comunque, assicura il ministro, “nessuna colf o badante processata o espulsa. Gli anziani stiano dunque tranquilli”. Frattini rassicura anche i pescatori di Mazara del Vallo: “Il nodo sono le divergenze sulla larghezza delle acque territoriali. ma nel negoziato con la Libia, avviato lo scorso anno, figura pure il dossier sulla pesca”. Il governo garantirà gli interessi dei pescatori italiani: “Il 30 agosto a Tripoli, se non prima, il premier Berlusconi vorrà avere da Gheddafi la parola definitiva per arrivare a una conclusione positiva”.
Per contrastare gli arrivi di immigrati clandestini l’Italia non adotta respingimenti, ma applica le norme contenute nel “protocollo opzionale dell’Onu sul traffico di persone via terra, mare, aria”. E’ quanto il governo italiano, secondo quanto si è appreso, sosterrebbe nella relazione consegnata al Comitato del Consiglio d’Europa per la prevenzione della tortura (Cpt), nei giorni scorsi in Italia per esaminare la politica nazionale di contrasto all’immigrazione clandestina. Tra maggio e luglio scorsi, sono state oltre 600 le persone fermate in mare prima del loro arrivo in Italia e rinviate, per la maggior parte in Libia e Algeria. Tra loro, secondo quanto riferito nella relazione consegnata al Cpt, anche donne e minori. Nei loro confronti l’Italia negherebbe di aver applicato il principio del respingimento, sostenendo di aver rispettato il protocollo opzionale contro il traffico di esseri umani. Il protocollo, approvato a Palermo nel 2000, è stato più volte oggetto di critiche da parte delle associazioni che difendono i diritti dei migranti secondo le quali non riconosce un vero e proprio diritto della persona ‘trafficata’ a rimanere nei paesi di destinazione, prevedendo la concessione del permesso di soggiorno solo in casi valutati con discrezionalità. Inoltre, per quanto riguarda il rimpatrio, il protocollo – sempre secondo le associazioni – si limita ad affermare che “dovrebbe essere preferibilmente volontario”. Elementi di discrezionalità questi che non tutelerebbero adeguatamente le vittime del traffico.
La missione del Comitato in Italia - Il Comitato per la prevenzione della tortura è stato in missione in l’Italia tra il 27 e il 31 luglio scorsi. Scopo della missione era di esaminare i vari aspetti della politica messa in atto dall’Italia rispetto all’intercettazione in mare di immigrati clandestini diretti verso le coste meridionali del Paese e rinviati in Libia. In particolare, la delegazione del Cpt si è concentrata sul sistema di salvaguardia per assicurare che nessuno venga rinviato in un Paese dove correrebbe il rischio di essere torturato o maltrattato. Nel corso della visita la delegazione ha incontrato rappresentanti dei ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Difesa, oltre che di Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Marina Militare. La delegazione si è inoltre recata nei centri di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria a Roma, presso il Cda Contrada Piano del Lago e il centro per minori Germoglio di Caltanisetta e al centro per minori Prospettiva di Catania.
Sentenze, Giustizia & Dintorni (a cura dell' Avv. Marco Martini e in collaborazione con il Portale giuridico Litis.it)
Frattini: “Entra in Italia solo chi rispetta le leggi”
Prestazioni sessuali dai detenuti. 3 anni e 10 mesi a ex cappellano
Lo sottolinea la Cassazione, confermando la condanna a 3 anni e 10 mesi inflitta dalla Corte d’appello di Genova a un ex cappellano, Giuseppe Stroppiana, all’epoca dei fatti in servizio nel penitenziario di Sanremo, ritenuto responsabile di concussione per aver indotto, tra il 1988 e il 1994, alcuni detenuti a concedergli prestazioni di natura sessuale, con la prospettiva di poter incidere sulla loro posizione giudiziaria.
Contro tale verdetto, l’imputato si era rivolto ai giudici di piazza Cavour, ritenendo insufficiente la motivazione inerente la sussistenza del reato di concussione. La Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.12) ha rigettato il ricorso del religioso: «il cappellano non svolge una funzione pubblica legislativa o giudiziaria - sottolineano gli `ermellinì - né, dopo il ridimensionamento dei compiti originariamente attribuitigli, una funzione amministrativa, intesa come attività caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, sicchè non riveste la qualità di pubblico ufficiale”». Però, si legge ancora nella sentenza, «avuto riguardo ai compiti che la legge attualmente gli assegna e che sono funzionali all’interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio pubblico».
La riforma carceraria del 1975, ricordano i giudici di ´Palazzaccio, «tradendo in parte i propositi di laicizzazione della vita pubblica, continua a prevedere che il trattamento del condannato e dell’internato sia svolto avvalendosi anche `della religione e a tal fine, mantiene il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura penitenziaria”.
In ogni caso, rileva la Cassazione, «non può sottacersi che, nella prospettiva di affrancarsi, con una qualche timidezza, da tendenze confessionali», la riforma carceraria «ha comunque rimosso il cappellano dal Consiglio di disciplina e dalla quasi totalità delle funzioni amministrative che il regolamento precedente gli conferiva». Il cappellano infatti è stato «privato anche del potere di controllo sulla corrispondenza, del governo della biblioteca, del potere di redigere i rapporti per l’osservazione del detenuto. I suoi compiti - conclude la Suprema Corte - di norma sono essenzialmente di natura religiosa e consistono nell’organizzare e presiedere alle pratiche di culto e nell’istruire e assistere i detenuti».
Per la Cassazione i riti Vudù sono malefici
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha confermato le condanne per associazione per delinquere, sfruttamento della prostituzione, introduzione illegale nel territorio dello Stato, riduzione e mantenimento in schiavitu' nei confronti di quattro persone che avevano costituito un'associzone finalizzata alla tratta di donne nigeriane avviate alla prostituzione nel circondario di Cagliari. Le stesse, ricostruisce la sentenza, venivano assoggettate ed intimorite con riti vudu' prima della partenza, ripetuti all'occorrenza in Italia. Inutilmente i quattro imputati, gia' condannati dalla Corte d'assise d'appello di Cagliari il 20 dicembre del 2007, hanno tentato di difendersi in Cassazione, lamentando tra l'altro l'insussistenza della riduzione in schiavitu' visto che i riti vudu' non sono frutto di magia nera, bensi' manifestazione di una religione articolata in cerimonie regolarmente officiate e amministati da una chiesa organizzata che provvede a somministrare il realtivo insegnamento nelle scuole.
Lesioni da incidente stradale. Più tempo per chiedere il risarcimento
La Cassazione conferma il secondo ergastolo per Angelo Izzo
Madre e figlia vennero uccise nel 2005 a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, e seppellite nel giardino di una villa nella quale erano state attirate. La Prima sezione penale della Cassazione non ha accolto il ricorso presentato da Izzo, respingendo l'ipotesi difensiva in base alla quale l'imputato sarebbe seminfermo di mente.
Angelo Izzo era stato gia' condannato all'ergastolo, con sentenza definitiva, per il massacro del Circeo: il 30 settembre 1975 insieme con Andrea Ghira e Gianni Guido uccise Rosaria Lopez mentre la sua amica Donatella Colasanti sopravvisse alle violenze sessuali e alle percosse.
Le due vittime di Ferrazzano erano state assassinate durante un periodo di semiliberta' ottenuto lavorando presso una fittizia cooperativa sociale.
Caso Eluana Englao: La sentenza per esteso della Cassazione
La fedelta' tra fidanzati non riveste un'aspettativa giuridicamente rilevante
- Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza n. 40359/2008
E' molestia inviare sms volgari o offensivi
Nell'ottobre del 2007, il Tribunale di Taranto aveva condannato un ragazzo di 20 anni, che aveva spedito messaggi ad una ragazza con frasi che lo stesso tribunale aveva sottolineato come di evidente 'volgarita' e offensivita".
Al tentativo di ricorso della difesa, i giudici della Cassazione hanno confermato la condanna perche' 'l'invio di sms da sistemi telefonici mobili o fissi che recano disturbo del destinatario, non essendo assimilabile a l'invio di messaggio di tipo epistolare' integra la molestia in quanto il destinatario 'e' costretto a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e della tranquillita' psichica, prima di poter individuare il mittente, il quale cosi' realizza l'obiettivo di arrecare disturbo al destinatario'.
Le Sezioni Unite cancellano il "danno esistenziale" - Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 26973/2008
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 26973/2008
No alla decurtazione dei punti della patente se nel comune di residenza non sono stati istuiti i corsi di recupero
Una sentenza che farà piacere agli automobilisti. I punti della patente non possono essere validamente decurtati se nel Comune di residenza dell’automobilista non sono ancora stati istituiti i corsi di recupero. E’ quanto stabilito dalle sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 20554 del 29 luglio 2008, hanno respinto un ricorso del ministero dell’Interno che contestava, tra l'altro, la legittimità del giudice di pace nel dirimere la materia che invece pretendeva essere compito del giudice amministrativo.
LA VICENDA - Tutto era cominciato quando un automobilista di Treviso, dopo aver commesso un’infrazione, aveva avuto oltre alla multa, decurtati i punti della patente. L'automobilista aveva prima pagato la multa e poi aveva impugnato il verbale di fronte al giudice di pace e aveva vinto: il magistrato onorario aveva annullato infatti la decurtazione perché «illegittima in assenza dell’istituzione dei corsi per il recupero del punteggio». Contro questa decisione il ministero dell'Interno ha fatto ricorso in Cassazione, la quale ha deciso prima su una questione di giurisdizione (stabilendo la competenza del giudice di pace e non quella del giudice amministrativo in materia) e, dopo avere esaminato una serie di norme del nuovo codice della strada, ha decretato la competenza dall’autorità giudiziaria ordinaria. Nel respingere il ricorso ha precisato che l’automobilista si era rivolto al giudice giusto perché «non contestava la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata, per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta, ma l’illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, in assenza dell’istituzione dei corsi per recupero del punteggio».
LA SENTENZA - «Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria - si legge nella sentenza n.20544 - non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie», e per le stesse «non vi è preclusione all'opposizione del prefetto o al giudice ordinario, in conseguenza dell'avvenuto pagamento ridotto». Tale pagamento, infatti, «comporta solo un'incompatibilità a far valere qualunque contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata sia alla violazione stradale contestata», ma «proprio perchè il pagamento non influenza le sanzioni accessorie - sottolineano i giudici di piazza Cavour - non è impeditivo delle opposizioni che abbiano ad oggetto esclusivamente tali sanzioni accessorie, senza porre in discussione nè la sanzione pecuniaria nè la violazione contestata», come si è verificato nel caso in esame.