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Opposizione all’esecuzione. Mancata riassunzione, estinzione e relativa pronuncia dichiarativa

di Raffaele Cirillo

L’opposizione all’esecuzione consiste nella contestazione da parte del debitore del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e si puo’ proporre prima dell’inizio dell’esecuzione oppure nel corso dello svolgimento del processo esecutivo.
Prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione si propone come opposizione al precetto, mediante citazione proposta davanti al giudice competente; mentre, l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se’ ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Su istanza di parte, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende il processo esecutivo. Quando il processo e’ sospeso nessun atto puo’ essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice.
Se competente, il giudice dell’esecuzione - previa iscrizione a ruolo - provvede anche all’istruzione della causa; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente. Il giudizio di opposizione si conclude con sentenza – assoggettata ai normali mezzi di impugnazione - che puo’ essere di accoglimento o di rigetto.
Normalmente il processo esecutivo si conclude con il raggiungimento del soddisfacimento del diritto del creditore (o del debitore in caso di accoglimento dell’opposizione); anche se, sono previsti dalla legge dei modi anomali di estinzione come: la rinuncia (art. 629 c.p.c), l’inattivita’ delle parti (art. 630 c.p.c.) e la mancata comparizione della parti all’udienza (art. 631 c.p.c.).
In riferimento all’inattivita’ delle parti, merita una lettura l’ordinanza del 27.03.2007 del Tribunale di Salerno, IV sezione civile, con la quale e’ stata rigettata una richiesta di estinzione della procedura esecutiva. In tale giudizio, con istanza depositata in Cancelleria in data 26.07.2006, il difensore del debitore esecutato, facendo rilevare la mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all’esecuzione da egli introdotto a suo tempo, in sede sommaria, ha chiesto che il processo esecutivo fosse dichiarato estinto ai sensi dell’art. 630 c.p.c. per inattivita’ delle parti. Il creditore opposto facendo leva sullo stesso presupposto ha instato per l’assegnazione delle somme pignorate.
Preliminarmente, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il processo esecutivo si trovava nello stato della sospensione - disposta ai sensi dell’art. 624 c.p.c. - con ordinanza del 08.04.2005 con la quale era stato fissato alle parti il termine per la iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione in 60 giorni.
Malgrado la certificazione di cancelleria prodotta dal debitore istante circa la mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, il giudice non ha ritenuto che il provvedimento di sospensione dell’esecuzione precedentemente disposto sia automaticamente caducato poiche’ il presupposto essenziale e’ il rigetto – con il passaggio in giudicato della relativa sentenza – della opposizione ovvero la dichiarazione di estinzione del relativo giudizio.
Cio’ posto, conclude il giudice, che a fronte della concomitante inerzia delle parti nella coltivazione della fase di merito del giudizio di opposizione, l’unica via percorribile – per lucrare l’effetto estintivo del giudizio – sia quella di una riassunzione del giudizio di opposizione (previa iscrizione a ruolo) ad opera della parte interessata al solo fine di ottenere, in via di azione, ancor prima che di eccezione, una pronunzia dichiarativa dell’estinzione del relativo giudizio, funzionale alla riattivazione successiva del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 627 c.p.c..

Su Litis.it la sentenza per esteso
- TRIBUNALE DI SALERNO, Sezione IV Civile, Ordinanza 27/03/2007

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