Il comportamento di un’autorita’ nazionale incaricata di applicare il diritto comunitario, che sia in contrasto con quest’ultimo, non puo’ giustificare l’esistenza, in capo ad un operatore economico, di un legittimo affidamento sul fatto di poter beneficiare di un trattamento in contrasto con il diritto comunitario (v. sentenze 26 aprile 1988, causa C-316/86, Krόcken, Racc. pag. 2213, punto 24, e 1Ί aprile 1993, cause riunite da C-31/91 a C-44/91, Lageder e a., Racc. pag. I‑1761, punto 38).
Quale conseguenza dell’affermato principio di diritto, la Corte ha ritenuto non giustificata la prosecuzione di una convenzione di appalto - stipulata senza pubblicita’ e procedura di messa in concorrenza – a causa del legittimo affidamento della ditta appaltatrice tenuto conto della durata del rapporto contrattuale protrattosi per piu’ di dieci anni prima dell’avvio della fase precontenziosa del procedimento.
Quale conseguenza dell’affermato principio di diritto, la Corte ha ritenuto non giustificata la prosecuzione di una convenzione di appalto - stipulata senza pubblicita’ e procedura di messa in concorrenza – a causa del legittimo affidamento della ditta appaltatrice tenuto conto della durata del rapporto contrattuale protrattosi per piu’ di dieci anni prima dell’avvio della fase precontenziosa del procedimento.
Su Litis.it la sentenza per esteso:
- Corte di giustizia delle Comunità europee, Sezione II, Sentenza del 04/10/2007
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