Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 19809 del 22/07/2008 -
Prima del grande passo, per lo Stato, siamo tutti «liberi», per la Chiesa no. Infatti il matrimonio civile resta valido anche se uno dei due ha scoperto l’infedeltà dell’altro, consumata quando si era ancora solo fidanzati. Mentre il sacramento celebrato in Chiesa può essere annullato.È quanto hanno stabilito le sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza 19809, hanno negato la delibazione e cioè il riconoscimento di una decisione del tribunale ecclesiastico del Triveneto che aveva decretato la nullità del matrimonio religioso perché era saltato fuori il tradimento di lei, prima del matrimonio.Il collegio esteso ha stabilito con questa importante sentenza che una bugia, legata a una condotta prematrimoniale, non può far cadere l’unione civile: «Appare certo che - si legge nelle motivazioni - anche a tener conto che la menzogna di regola non rileva come artificio o raggiro per capire il consenso, nella concreta fattispecie, essa ha dato luogo a un errore riguardante una condotta temporanea di infedeltà prematrimoniale, nel rapporto di fatto precedente l’atto di matrimonio, nel quale la regola è quella della libertà e non è previsto un obbligo di fedeltà, che sorge dal matrimonio e rileva in sede di separazione, per un eventuale addebito».Di diverso avviso il tribunale ecclesiastico che a marzo del 2000, confermando il decreto di quello regionale lombardo, annullò il matrimonio religioso dei due. E ciò perché la ragazza aveva nascosto al marito una relazione avuta prima del matrimonio. In sostanza, a parere delle sezioni unite, non tutte le cause di annullamento del matrimonio ecclesiastico sono valide anche per lo Stato: infatti il matrimonio civile può essere annullato solo se ci sono «errori sull’identità o su qualità significative della persona» quali per esempio «una malattia fisica o psichica o una deviazione sessuale che impediscano lo svolgimento della vita coniugale». Non solo. Altre cause che legittimano la delibazione dell’annullamento ecclesiastico sono «una condanna per delitto non colposo, una dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, una condanna per delitti concernenti la prostituzione, lo stato di gravidanza procurato da soggetto diverso da quello caduto in errore».
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