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Decreto Ingiuntivo. La pendenza della lite retroagisce al momento del deposito del ricorso

Nella domanda di ingiunzione di pagamento, poiche’ la fondamentale funzione della notifica del ricorso e del decreto e’ di provocare il contraddittorio mentre, come e’ stato rilevato (v. cass. n. 5597 del 1992), "la prevenzione e’ un effetto della costituzione del processo e non della realizzazione del contraddittorio", non contrasta con la predetta funzione riconoscere che il principale effetto processuale della pendenza retroagisca al momento della proposizione della domanda. Ne’ il fatto che, a differenza dagli altri procedimenti su ricorso, nel procedimento d'ingiunzione il giudizio a cognizione piena e’ meramente eventuale, puo’ escludere l'applicazione del principio generale enunciato nell'indicata decisione delle sezioni unite, perche’, comunque, il diritto di difesa dell'ingiunto e’ garantito dalla necessita’ che, per il verificarsi della litispendenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il ricorso stesso e il decreto debbono essere notificati. Il principio di diritto che, pertanto, deve essere affermato e’ che il terzo comma dell'art. 643, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007

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