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Ricettazione: strette le maglie per la concessione dell'attenuante del danno lieve

Le Sezioni Unite della cassazione ci ripensano e cambiano radicalmente orientamento – in senso molto piu’ ristrettivi - in materia di concessione del danno di speciale tenuita’ relativamente alle ipotesi di ricettazione di assegni bancari sottoscritti in bianco. Ed infatti, con la sentenza n. 10446 del 07/07/1984 le SS.UU avevano affermato il principio di diritto secondo cui per il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuita’ occorresse aver riguardo esclusivamente al valore della cosa ricettata.
Con la sentenza in rassegna, invece, I Supremi giudici hanno stabilito che, ai fini della concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’, la relativa valutazione non deve riguardare solo il valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni oggettivamente prodotti quale conseguenza diretta del fatto delittuoso.
In definitiva, i danni devono essere apprezzati in termini oggettivi e nella globalita’ degli effetti prodotti, senza che ci si possa limitare al mero apprezzamento economico dell’importo dell’assegno ricettato.

(M.M. © Litis.it, 09/10/2007)

Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza n. 35535 del 26/09/2007

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