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La Consulta sconfessa la... ficta confessio

E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche’ in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), nella parte in cui stabilisce: «in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa».
La disposizione censurata detta una regola del processo contumaciale in contrasto con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai e’ stato attribuito il valore di confessione implicita.
La legge di delegazione era finalizzata all'emanazione di norme che, senza modifiche della competenza per territorio o per materia, fossero dirette ad assicurare una piu’ rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria nonche’ in materia bancaria e creditizia mediante «la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali». La censurata disposizione e’ estranea alla riduzione dei termini processuali e non conforme alla direttiva della concentrazione del procedimento. La considerazione della «piu’ rapida ed efficace definizione dei procedimenti», indicata come finalita’ della delega, costituisce un utile criterio d'interpretazione sia della legge di delegazione, sia delle disposizioni delegate, ma non puo’ sostituirsi alla valutazione dei principi e criteri direttivi, cosi’ come determinati dalla legge di delegazione. Tutto cio’ anche a voler trascurare il rilievo secondo il quale non sempre l'introduzione della ficta confessio contribuisce alla rapida ed efficace definizione dei procedimenti.


Su Litis.it la sentenza per esteso:
- CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 340 del 12/10/2007

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