In caso di liquidazione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa del giudizio, senza che si sia proceduto alla distrazione delle somme stesse a favore dell’Avvocato patrocinante, la titolarità delle somme è esclusivamente della parte stessa e non del legale. Pertanto, non commette appropriazione indebita chi, avendo incassato le somme liquidate dal giudice a titolo di spese legali, senza distrazione delle stesse, le incassi dalla parte soccombente senza poi versarle al proprio difensore…
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