La domanda riguardante il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo ed appartenente alla categoria dei diritti umani fondamentali, garantiti dall’art. 2 e 10 della Costituzione e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
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