All’esito del giudizio dibattimentale il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Tale principio di diritto ha però due temperamenti: il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, sia nel caso in cui, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili; sia nel caso in cui ad una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., appellata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice ritenga infondato nel merito l’appello.
Sentenze, Giustizia & Dintorni (a cura dell' Avv. Marco Martini e in collaborazione con il Portale giuridico Litis.it)
SENTENZA - ESTINZIONE REATO – RESPONSABILITA’ –PROVA CONTRADDITTORIA O INSUFFICIENTE – OBBLIGO DECLARATORIA ESTINZIONE – LIMITI
CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, Sentenza n. 35490 del 15/09/2009
All’esito del giudizio dibattimentale il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Tale principio di diritto ha però due temperamenti: il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, sia nel caso in cui, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili; sia nel caso in cui ad una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., appellata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice ritenga infondato nel merito l’appello.
All’esito del giudizio dibattimentale il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. Tale principio di diritto ha però due temperamenti: il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, sia nel caso in cui, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili; sia nel caso in cui ad una sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p., appellata dal P.M., sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice ritenga infondato nel merito l’appello.
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