Vendere microchip in grado di modificare l’utilizzabilita’ di una consolle elettronica costituisce reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha annullato una sentenza della Corte d’appello di Bolzano nei confronti del titolare di una ditta specializzata della Bassa Atesina finita nel mirino della Sony che contestava la violazione del «diritto d’autore».
I fatti in questione risalgono al 2002. La riforma legislativa in materia di pirateria e contraffazione di supporti informatici e’ dell’anno successivo. Proprio per questo motivo al commerciante altoatesino di microchip era stato contestato il reato di violazione delle norme sul diritto d’autore. I giudici bolzanini avevano mandato assolto l’imputato ma ora la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza rimandando gli atti ad un’altra sezione della Corte d’appello. Al centro della vicenda c’era la possibilita’ di modificare le capacita’ elettroniche della Playstation 2 messa in commercio dalla Sony. Con i microchip messi in commercio dall’imputato la consolle in questione si trasformava in un vero e proprio personal computer, una «bomba» iper tecnologica in grado di leggere non solo in videogiochi ufficiali, autorizzati Sony, ma anche quelli «taroccati», masterizzati o scaricati da internet. La Sony si era sempre opposta in sede legale ad ogni manipolazione della consolle con l’obbiettivo di ottenere di avere un completo controllo-monopolio sui giochi venduti. I giudici di Bolzano non avevano pero’ accolto le tesi dei legali del colosso informatico giapponese. Ora la Corte di Cassazione ha ribaltato la situazione.
Al di la’ delle innovazioni tecnologiche che portano sempre piu’ a prodotti informatici, digitali e multimediali fruibili da chiunque - spiegano i giudici della terza sezione penale della Cassazione - rimane un concetto di base che e’ quello della protezione del prodotto messo in commercio e quindi del diritto d’autore da difendere. Pertanto anche se cambiano i prodotti, come in questo caso, e non esiste un richiamo specifico della legge alla nuova tecnologia, in base all’art.171 della legge 633 e’ punibile «chiunque produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, decodificare o rimuovere le misure di protezione del diritto d’autore o dei diritti connessi». Questa formulazione, sottolineano infine i giudici della Suprema Corte, comprende anche l’elusione o rimozione dei sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e l’apparato destinato ad essere utilizzato. Nel corso del giudizio di merito l’imputato si era invece difeso sostenendo che la vendita del microchip fosse legittima partendo dal presupposto che chi acquista un bene (la playstation) ha il diritto di farne quello che vuole.
Nessun commento:
Posta un commento