E’ legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che abbia indebitamente usato, per fini personali, il cellulare aziendale, omettendo ogni vigilanza sull’uso fattone da parte del figlio ventenne dedito all’invio di numerosissimi SMS. E’ quanto ha stabilito la sezione Lavoro della Cassazione con la decisione in rassegna.
Gli “Ermellini” hanno dapprima ricordato un consolidato orientamento secondo cui l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, percio’, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per altro grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, abbia fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (ex plurimis Cass. n. 2906 del 2005; Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 5372 del 2004).
Nella fattispecie, l’omessa diligenza nella sorveglianza e’ tale da configurare un grave inadempimento che ha fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, per i profili soggettivi ed oggettivi, per essersi protratta nel tempo e per gli indebiti vantaggi conseguiti in danno del datore di lavoro.
(Marco Martini, © http://www.litis.it/, 13/09/2007)
Gli “Ermellini” hanno dapprima ricordato un consolidato orientamento secondo cui l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, percio’, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per altro grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, abbia fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (ex plurimis Cass. n. 2906 del 2005; Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 5372 del 2004).
Nella fattispecie, l’omessa diligenza nella sorveglianza e’ tale da configurare un grave inadempimento che ha fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore, per i profili soggettivi ed oggettivi, per essersi protratta nel tempo e per gli indebiti vantaggi conseguiti in danno del datore di lavoro.
(Marco Martini, © http://www.litis.it/, 13/09/2007)
Il testo integrale della sentenza qui:
Nessun commento:
Posta un commento