Con la sentenza n. 16794/07, le Sezioni Unite sono intervenute a risolvere la controversia in tema di disciplina delle costruzioni sopra l’ultimo piano dell’edificio condominiale, in particolare sui presupposti genetici dell’obbligazione d’indennizzo imposta a carico del condomino che sopraeleva in favore degli altri condomini.
L ’art.1127 I comma del c.c attribuisce il diritto di sopraelevazione al condomino proprietario esclusivo dell’ultimo piano o del lastrico solare e al IV comma pone, a carico dello stesso, l’obbligo di corrispondere agli altri condomini un indennita’. Cio’, come evidenziato da dottrina e giurisprudenza prevalenti, in virtu’ “della necessita’ d’una misura compensativa della riduzione del valore delle quote degli altri condomini sulla comproprieta’ del suolo comune conseguente alla sopraelevazione realizzata da uno d’essi e e dell’acquisto da parte di questi della proprieta’ relativa”.
La Corte sostiene, sulla comparazione della normativa esistente in materia, che afferma l’inapplicabilita’ della norma in esame nei casi di semplice ristrutturazione interna che non comporti alcuna alterazione dello stato originario degli spazi interessati, che la fattispecie prevista dal IV comma dell’articolo 1127 del codice civile va ravvisata “in ogni ipotesi di incremento delle superficie e del volume degli spazi oggetto delle opere, indipendentemente dal fatto che esso dipenda o meno dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato, come ad esempio,nel caso in cui ferma l’altezza del colmo del tetto, ove l’incremento di superficie effettivamente utilizzabile e di volumetria si realizzano mediante la trasformazione dello spiovente da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenze diverse, o – ma e’ ipotesi di dubbia legittimita’ - mediante l’ampliamento della base con la costruzione d’uno sporto e la conseguenziale estensione del tetto”.
Alla stregua di quanto detto, e’ indubbio che qualsiasi innalzamento delle mura perimetrali, indipendentemente dall’altezza, ed il rifacimento del tetto al di sopra di esse, costituisce una nuova fabbrica che deve essere considerata come sopraelevazione e pertanto oggetto dell’obbligo di corresponsione dell’indennita’ prevista.
(© http://www.litis.it/, 18/09/2007)
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