L’obbligo di astensione è in generale applicabile anche ai procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi a procedimenti disciplimari in danno di magistrati innanzi al CSM – in virtù delle previsioni dell’art. 49 del d.P.R. 10 gennaio 1957, nr. 3, e dello stesso art. 51 cod. proc. civ., che sono espressione di un principio generale di imparzialità dell’organo deliberante, la cui eventuale lesione è da verificare con riguardo alle circostanze concrete …
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