La Corte Costituzionale ha dichiarao non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109 del 2006, n. 109, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 3, lettera d), numero 2), della legge n. 269 del 2006, il quale prevede come illecito disciplinare - accanto al coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato - l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa del magistrato a partiti politici.
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