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Per il mobbing configurabile il reato di maltrattamenti

CASSAZIONE PENALE, Sezione V, Sentenza n. 33624 del 29/08/2007

La Corte di Cassazione torna ad affrontare il tema della rilevanza penale del c.d. “mobbing” ribadendo, pur non ritenendone la ricorrenza nella specifica fattispecie eseminata, un consolidato orientamento secondo cui la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing e’ quella descritta dall'art. 572 c. p., commessa da persona dotata di autorita’ per l'esercizio di una professione (Cass., sez. VI, 22.1.2001, Erba, CED Cass. 218201. Secondo la Cassazione, ove si accolga siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l'ipotesi dell'aggravante specifica della citata disposizione (Se dal fatto deriva una lesione personale grave,) si richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli atti illeciti.
Secondo i Supremi giudici, per la sussistenza del reato occorre la prova della reiterazione delle condotte potenzialmente lesive dell'integrita’ della vittima.

(M.M., © http://www.litis.it/, 10 Settembre 2007)

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