La liquidazione equitativa del danno morale puo’ essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base di criteri standardizzati e predeterminati, assumendo come parametro il valore medio per punto calcolato sulla media dei precedenti in virtu’ delle c.d. “tabelle” presso l'ufficio giudiziario, purche’ (...)
CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007
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